Patenti di guida
Rilascio della patente canadese e conversione della patente italiana
In British Columbia ed Alberta è consentito guidare con la patente di guida italiana in corso di validità per un periodo massimo di tre mesi dalla data di arrivo in Canada.
Successivamente a tale periodo è necessario munirsi di patente canadese a seguito di esame (non è prevista la conversione delle patenti italiane). Molte agenzie di noleggio locali ne richiedono comunque la traduzione in inglese.
I cittadini residenti possono chiedere all’autorità locale competente (ICBC per la British Columbia) la conversione della patente italiana in quella canadese, sostenendo gli eventuali esami e prove richieste dalle autorità canadesi. Dal mese di gennaio 2013 l’ICBC ha comunicato che, all’atto della conversione, la patente italiana verrà ritirata e distrutta.
In merito, in attesa della definizione con il Canada dell’Accordo quadro sul riconoscimento delle patenti di guida, si fa presente che già da tempo analoghe questioni hanno trovato soluzione, poiché, in base ad una circolare del 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è possibile convertire in patenti italiane quelle patenti extracomunitarie, rilasciate da Stati (come il Canada) con cui l’Italia non ha ancora definito accordi, quando risulti che il titolare ha conseguito in passato una patente di guida in Italia.
Indicazioni su rilascio informazioni e attestati relativi ai dati della patente di guida italiana
Si verifica di frequente che, nei casi di conversione della patente italiana in patenti di guida estere, le autorità locali richiedano ai titolari di predette patenti informazioni o attestati in merito. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano ha evidenziato alcuni dettagli pratici relativamente ad entrambi i tipi di richieste.
Emissione di attestati
Nel caso in cui lo Stato estero chieda all’utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui è titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l’Autorità centrale italiana o gli uffici della Motorizzazione Civile.
Pertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovrà presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato (eventualmente, se impossibilitato a recarsi in Italia di persona, rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto oppure a persona di propria fiducia) , apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell’imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.
Poiché tale attività di certificazione non è legata né al luogo di residenza del richiedente, né all’ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.
Rinnovo della patente italiana
Il Consolato Generale può rinnovare patenti di guida italiane solo di categoria A e B, in corso di validità e/o scadute da non più di cinque anni e non rientranti nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Requisito richiesto è che il titolare della patente italiana sia dimorante nella circoscrizione del Consolato di Vancouver da almeno sei mesi.
Per il rinnovo è necessario presentare un certificato compilato secondo il relativo modello PATE01 rilasciato da uno dei medici riconosciuti dal Consolato. La validità del rinnovo decorre dalla data del certificato medico e la scadenza corrisponderà alla data del proprio compleanno (come stabilito dall’art. 7 della Legge 9 febbraio 2012). La visita medica dovrà essere prenotata direttamente a cura dell’interessato che dovrà provvedere a saldare con il medico la parcella richiesta. Il rinnovo delle patenti per le categorie A e B è di dieci anni per coloro al di sotto dei 50 anni, di 5 anni per coloro che hanno più di 50 anni e di 3 anni a partire dal settantesimo anno di età. Le patenti delle altre categorie (C, D etc. etc.) non possono essere rinnovate presso il Consolato. Il rinnovo della patente effettuato da questo Ufficio è soggetto all’applicazione dell’imposta di bollo sul certificato medico e della tariffa consolare prevista per il rinnovo delle patenti. Coloro che ritornano definitivamente in Italia dovranno recarsi presso l’ufficio della Motorizzazione Civile o una agenzia di pratiche automobilistiche per la convalida del rinnovo effettuato da questo Consolato Generale.
I medici di riferimento ai quali è possibile rivolgersi sono:
Dott.ssa Maria Di Cesare
102 8585 160th Street, Surrey BC V4N 1G4
Tel. 604 593 5085
Dott.ssa Gabriella Lorenzon
306-460 Nanaimo St, Vancouver, BC V5L 4W3, Canada
Tel. 604 255 9819
Smarrimento o furto di patente di guida italiana
I consolati italiani all’estero non possono rilasciare nuove patenti, oppure duplicati di patenti smarrite o rubate. La Motorizzazione Civile in Italia è competente al rilascio di nuove patenti o di duplicati.
In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia – oltre che alle locali autorità – anche agli organi di polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).
In caso di segnalazioni di patenti smarrite o rubate, questo Consolato Generale, dovendo effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, effettuerà eventuali verifiche e chiederà informazioni alle autorità canadesi (ICBC in British Columbia) sull’eventuale possesso di una patente canadese e sull’eventuale ritiro, da parte delle autorità canadesi stesse, della patente Italiana ai fini del rilascio di una patente canadese.
Radiazione dal PRA dei veicoli esportati a titolo definitivo
I veicoli italiani esportati a titolo definitivo ed immatricolati all’estero devono essre cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Si allegano, qui di seguito, le istruzioni fornite dall’ACI in merito alle procedure per la radiazione dal PRA di tali veicoli (allegato e circolare ACI).
Per quanto concerne le modalità di pagamento degli oneri connessi da corrispondere all’ACI, si suggerisce di consultare il seguente indirizzo internet: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html
UTILIZZO IN CANADA DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA PER BREVI SOGGIORNI TURISTICI
In merito all’eventuale utilizzo di una patente di guida italiana in Canada occidentale durante brevi soggiorni per motivi turistici, si segnala che ogni provincia canadese ha differenti normative ed enti di riferimento in materia di patenti:
– per la British Columbia è possibile consultare il sito internet della ICBC:
– mentre per l’Alberta è possibile consultare il sito della Provinca dell’Alberta:
Secondo tale sito internet, durante tali brevi soggiorni turistici, se si intende noleggiare un’auto, è necessario avere con sé la patente straniera e un ” International Drivers Permit”, quindi si consiglia di avere, oltre alla patente italiana, anche la patente internazionale.
Maggiori informazioni si possono ottenere contattando le autorità canadesi indicate nei succitati siti internet e competenti in materia, oppure le stesse agenzie canadesi di noleggio auto potranno fornire informazioni dettagliate ed attuali sui documenti di guida necessari per noleggiare e guidare un’auto in Canada occidentale per brevi periodi.
Riferimenti normativi:
– Codice della Strada
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
– “Nuovo codice della strada”, Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni:
TITOLO IV – GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.
2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.
3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.
4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1, D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell’ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell’articolo 119, comma 4, lettera b-bis).
7. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.
8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell’articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all’articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell’omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.
9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell’articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all’estero fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.
10. L’autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’esito dell’accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all’articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attivita’ professionale di autotrasporto per la quale e’ richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6.
12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 116, commi 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.