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Stato Civile

Tutti i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte) e di presentare la documentazione appropriata affinché tale modifica possa essere trascritta in Italia a cura del Consolato italiano competente per il luogo di residenza, indipendentemente dal luogo dove la variazione di stato civile è avvenuta. Questo Consolato Generale trasmette alle competenti autorità italiane le variazioni di stato civile relative ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che comprende le province dell’Alberta, British Columbia, Saskatchewan e il territorio dello Yukon. Vanno presentati esclusivamente gli atti originali nel formato “long form” (il formato “certificate” non sarà accettato). Ogni atto di cui si richiede la trascrizione dovrà essere Apostillato e accompagnato dalla traduzione in italiano. Il Consolato Generale non effettua traduzioni. Informazioni utili sui traduttori certificati operanti nella circoscrizione consolare sono disponibili nella sezione Modulistica.

A seguito di ratifica della Convenzione dell’Aja da parte del Canada, dall’11 gennaio 2024 è in vigore l’Apostille che sostituisce la legalizzazione consolare attualmente apposta su atti e documenti pubblici canadesi (come ad esempio atti di stato civile, atti notarili, ordinanze del tribunale) da far valere in Italia.
Istruzioni sulla procedura per richiedere l’Apostille sono reperibili alle seguenti pagine web delle rispettive autorità provinciali competenti:


TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE EMESSI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
(Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Yukon)


TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE EMESSI AL DI FUORI DI QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE

Atti emessi al di fuori della circoscrizione consolare dovranno pervenire a questo Consolato Generale muniti di Apostille o di legalizzazione ottenuta in base alla normativa vigente nel luogo di emissione. La traduzione dall’inglese all’italiano può essere effettuata sia da un traduttore certificato nel paese di origine del documento che da un traduttore certificato elencato sulla sezione Modulistica. Per documenti emessi in lingue diverse dall’inglese sarà necessario contattare direttamente l’ufficio consolare italiano competente per la zona in cui il documento è stato emesso. Le traduzioni di documenti emessi in lingue diverse dall’inglese dovranno essere effettuate nel paese di origine e dovranno pervenire con l’Apostille o la legalizzazione dell’ufficio consolare italiano competente per l’area geografica in cui il documento è stato emesso.  Gli interessati sono invitati a verificare direttamente con il Consolato italiano competente quali siano le specifiche linee guida da seguire.  Per un elenco degli uffici Consolari italiani nel mondo è reperibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Rappresentanze Diplomatiche – Ambasciate e Consolati


NASCITA
La registrazione avviene attraverso la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente. Ciò vale sia per coloro che sono cittadini italiani dalla nascita che per coloro che acquistano la cittadinanza italiana successivamente ed a qualsiasi titolo (matrimonio, naturalizzazione, ecc.). La presente procedura non riguarda i figli maggiorenni.  Il figlio maggiorenne (più di 18 anni) dovrà invece presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.

Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di nascita (vai alla modulistica) compilato e firmato dal genitore italiano.
2. Atto di nascita originale nel seguente formato con l’Apostille (vedi le informazioni sopra):

3. Traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita e della relativa apostille redatta da un traduttore professionista (a titolo informativo si rimanda alla sezione modulistica per un elenco di traduttori certificati).
4. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei genitori.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.


MATRIMONIO
Nel caso che l’interessato risulti già precedentemente sposato in Italia, ma abbia divorziato all’estero, il divorzio straniero dovrà essere trascritto in Italia prima di provvedere alla registrazione del secondo matrimonio.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di matrimonio (vai alla modulistica);
2. Atto di matrimonio nel seguente formato ed in originale con l’Apostille (vedi le informazioni sopra):
– Alberta: Photocopy of a Registration of Marriage (cliccare qui per visualizzare un esempio)
– British Columbia: Certified Copy of a Marriage Registration (cliccare qui) oppure Certified Electronic Extract of a Marriage Registration (cliccare qui)
– Saskatchewan: Certified Copy anche conosciuto come Certified Photocopy of Registration of Marriage
– Yukon: Restricted photocopy of Yukon Marriage Registration
3. Traduzione in lingua italiana dell’atto di matrimonio nascita e della relativa apostille, redatta da un traduttore professionista (a titolo informativo si rimanda alla sezione modulistica per un elenco di traduttori certificati).
4. Fotocopia dell’atto di nascita e del documento d’identità in corso di validità del coniuge straniero.
5. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del coniuge italiano.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.

DIVORZIO
Il divorzio straniero di un cittadino italiano deve essere trascritto in Italia. Le sentenze straniere di divorzio possono essere trascritte direttamente in Italia, a condizione che il giudice straniero sia ritenuto competente dall’ordinamento italiano a pronunciarsi e che il procedimento straniero rispetti gli standard minimi previsti dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 entrata in vigore il 31.12.1996. La competenza a decidere se la sentenza straniera può essere trascritta direttamente spetta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Dichiarazione personale e richiesta di trascrizione di una sentenza di divorzio (vai alla modulistica);
2. Final Order (anche conosciuto come Judgemente of Divorce) e Certificate of Divorce. La documentazione dovrà essere rilasciata dalla corte provinciale/territoriale con firma originale dell’addetto della corte e dovrà pervenire in originale con l’Apostille (vedi le informazioni sopra);
3.  Traduzione in lingua italiana degli atti di divorzio e della relativa apostille da un traduttore professionista (a titolo informativo si rimanda alla sezione modulistica per un elenco di traduttori certificati).
4. Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del richiedente.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.

 

MORTE
La morte di un cittadino italiano (o di un ex cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza) deve essere trascritta in Italia.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di morte (vai alla modulistica);
2. Atto di morte originale emesso dalle autorità provinciali competenti (non il certificato emesso dalle pompe funebri) con l’Apostille (vedi le informazioni sopra).
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
4. Fotocopia dell’ultimo passaporto italiano del defunto;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del defunto, se disponibile.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.

 

ADOZIONI

Ai sensi dell’art. 36 comma 4 della legge nr. 184/1983 “Diritto di un minore ad una famiglia”, l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza del genitore cittadino italiano, che dimostri di aver avuto residenza nello stesso Paese da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale dei minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione sulla tutela dei minori.
L’istanza può essere inoltrata, tramite il Consolato italiano competente per luogo di residenza, al tribunale dei minorenni competente per il Comune di iscrizione AIRE del genitore/dei genitori (modulo riconoscimento adozioni nella sezione modulistica).
All’istanza va allegata la seguente documentazione:
1. La sentenza di adozione straniera in originale emessa dal Tribunale competente, con traduzione in italiano. Sia la sentenza che la traduzione dovranno essere corredate da Apostille secondo le norme del paese di emissione, oppure legalizzati dalla rappresentanza italiana competente per il luogo di rilascio;
2. L’atto di nascita originale del minore con traduzione in italiano. Sia l’atto che la traduzione dovranno essere corredati da Apostille secondo le norme del paese di emissione, oppure legalizzati dalla rappresentanza italiana competente per il luogo di rilascio;
3. Fotocopia del documento d’identità dei genitori e del bambino;
4. Pagamento delle relative tariffe consolari.

 

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Il cittadino italiano che intende sposarsi in Canada dinanzi alle autorità locali non è tenuto ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio in Italia. Una volta contratto il matrimonio, il connazionale dovrà richiedere che esso venga trascritto in Italian (v. istruzioni riportate su questa pagina web alla voce MATRIMONIO).

Il cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare che intende celebrare il matrimonio in Italia dovrà obbligatoriamente richiedere le pubblicazioni di matrimonio nei sei mesi che precedono. Chi intende risposarsi (vedovo/divorziato/matrimonio annullato) deve accertarsi che il suo stato civile sia aggiornato presso il Comune italiano di nascita e/o ultima residenza. Il cittadino italiano nato all’estero deve inoltre accertarsi che il proprio atto di nascita sia già stato trascritto in Italia e che la posizione AIRE sia aggiornata. Nel caso di due cittadini italiani, di cui uno residente presso la circoscrizione di questo Consolato Generale e uno residente in Italia o presso la circoscrizione di altra rappresentanza diplomatico/consolare italiana, si potranno eseguire le pubblicazioni alternativamente presso questo Consolato Generale o presso il Comune/altro Consolato di residenza.

Le richieste di pubblicazioni di matrimonio vanno presentate da entrambi i nubendi presso questo Consolato o, in casi eccezionali, da persona munita di delega accompagnata da fotocopia di documento d’identità del nubendo dove appare la firma del titolare. L’appuntamento per la presentazione della richiesta di pubblicazioni matrimoniali può essere concordato per e-mail (citt.vancouver@esteri.it). L’avviso di pubblicazione verrà affisso sulla bacheca del sito web per otto giorni consecutivi. Allo scadere di tale periodo, il Consolato rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione e lo invierà al Comune presso il quale verrà celebrato il matrimonio. Il matrimonio potrà essere celebrato solo nel periodo compreso tra il quarto ed il centottantesimo giorno successivo alle eseguite pubblicazioni. In caso di matrimonio religioso sarà necessario contattare sia la parrocchia locale che quella italiana in cui si intende celebrare il matrimonio. All’appuntamento presso gli uffici consolari sarà inoltre necessario presentare una lettera su carta intestata della Chiesa in Italia dove si celebrerà il matrimonio, con timbro e firma del Sacerdote che celebrerà le nozze. La lettera dovrà specificare le generalità complete degli sposi nonché la Chiesa e la data del matrimonio. Il Consolato Generale, una volta effettuate le pubblicazioni, rilascerà ai nubendi un certificato da consegnare al prete che officerà il matrimonio, nel quale si dichiara che non esistono impedimenti al conferimento degli effetti civili al matrimonio religioso.

cittadini stranieri che desiderano contrarre matrimonio in Italia dovranno presentare al Comune o parrocchia dove il matrimonio sarà celebrato il Nulla Osta al matrimonio prescritto dall’art. 116 del codice civile. Il cittadino straniero che intende sposarsi in Italia dovrà rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica in Italia del Paese di cui sono cittadini per ottenere la prevista autorizzazione alla celebrazione di matrimonio. Per saperne di più il cittadino canadese può cliccare qui.
I cittadini di Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia (Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980) devono invece richiedere nel proprio Paese il rilascio del “certificato di capacità matrimoniale” che va presentato poi al Consolato. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.

Documentazione da produrre all’appuntamento:
PER IL CITTADINO ITALIANO
– Il passaporto italiano o altro documento d’identità in corso di validità;
– Pagamento in contanti in valuta CAD dell’importo corrispondente alle seguenti tariffe consolari: Imposta di bollo NAA, art. 3, art. 2c  (art. 2D è dovuto solo in caso di matrimonio religioso) della Tabella dei Diritti Consolari;
– La richiesta di pubblicazione (vai alla modulistica) sottoscritta da entrambi i nubendi e presentata personalmente.
PER IL CITTADINO CANADESE
– L’atto di nascita nel modello “Certified Copy of a Registration of birth” in originale, debitamente apostillato dalle competenti autorità provinciali canadesi;
– Il Nulla Osta alla celebrazione del matrimonio o “Certificate of non impediment” rilasciato dall’Ambasciata canadese a Roma e legalizzato dalla competente Prefettura (per saperne di più clicca qui), non prima di 6 mesi dalla data dell’appuntamento;
– Ulteriore pagamento della Tariffa consolare relativa all’articolo art. 24;
– Passaporto canadese in corso di validità.
PER IL CITTADINO DI UN PAESE DELL’UNIONE EUROPEA:
– Il Certificato di non impedimento o “Nulla Osta” alla celebrazione del matrimonio emesso dalle competenti Autorità del proprio Paese in Italia e legalizzato dalla competente Prefettura; OPPURE il Certificato di capacità matrimoniale plurilingue che è esente da legalizzazione e traduzione, rilasciato dalle autorità dei Paesi degli Stati firmatari della Convenzione di Monaco del 1980 (Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia);
– Il certificato di stato libero rilasciato dalle Autorità canadesi di ciascuna Provincia/Territorio nel quale ha risieduto a partire dai 16 anni di età (“Search of Marriage Records” rilasciato dall’ufficio provinciale di stato civile), apostillato dalle competenti autorità canadesi;
– Atto di nascita in originale tradotto e apostillato (sia l’originale sia la traduzione) dalle competenti autorità nel Paese dove la documentazione è stata emessa;
– Visto o permesso di residenza in corso di validità;
– Passaporto in corso di validità.
PER IL CITTADINO DI UN PAESE EXTRA UE:
– Il Certificato di non impedimento o “Nulla Osta” alla celebrazione del matrimonio emesso dalle competenti Autorità del proprio Paese in Italia e legalizzato dalla competente Prefettura; Per informazioni in merito si consiglia di rivolgersi direttamente all’Ambasciata in Italia del Paese di cui si è cittadini. (Per gli USA clicca qui).
– Il certificato di stato libero rilasciato dalle Autorità canadesi di ciascuna Provincia/Territorio nel quale ha risieduto a partire dai 16 anni di età (“Search of Marriage Records” rilasciato dall’ufficio provinciale di stato civile), apostillato dalle competenti autorità canadesi;
– Atto di nascita in originale tradotto e apostillato (sia l’originale sia la traduzione) dalle competenti autorità nel Paese dove la documentazione è stata emessa;
– Visto o permesso di residenza in corso di validità;
– Passaporto in corso di validità;
– Ulteriore pagamento della Tariffa consolare relativa all’articolo art. 24;

Pregasi consultare la Bacheca Consolare di questo Consolato Generale per le pubblicazioni di matrimonio.

 

UNIONI

Si informa che la legge 20 maggio 2016, n. 76 e il successivo Regolamento adottato con DPCM del 23.07.2016, n. 144 hanno stabilito la possibilita’ di costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso. Il cittadino che abbia già contratto all’estero matrimonio o unione civile, secondo la legge locale, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in italia nel registro provvisorio delle unioni civili. Verificare sopra (v. sezione “Matrimonio”) i documenti necessari. Il connazionale residente in italia o in altra circoscrizione consolare che voglia presentare l’atto di matrimonio contratto all’estero personalmente o tramite una rappresentanza italiana all’estero, può far pervenire a questo Consolato Generale l’atto da legalizzare secondo le informazioni di cui sopra (v. sezione “Matrimonio”).

CONVIVENZE

Ai sensi dei commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della legge n. 76 del 20.05.2016 due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da unione civile possono dichiarare di essere “conviventi di fatto” e non semplici coabitanti.
Sulla base della circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 giugno 2016 e del parere espresso dallo stesso Ministero in data 6 febbraio 2017, l’istituto della convivenza di fatto non è applicabile agli iscritti AIRE ma solo ai cittadini (italiani e stranieri) residenti in Italia. Non è possibile pertanto richiedere la registrazione di una convivenza di fatto all’estero.

 

CAMBIO DEL NOME O COGNOME
D.P.R. n.396/2000 e D.P.R. n.54/2012; Circolari Ministero dell’Interno n. 15/2008, n. 397/2008, n. 4/2010, n. 14/2012)
Il cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome o cognome deve presentare istanza alla Prefettura del luogo di residenza o del luogo dove è trascritto il proprio atto di nascita.
La richiesta deve rivestire carattere eccezionale, e deve essere motivata e documentata.
Il cittadino italiano, residente in questa circoscrizione e regolarmente iscritto AIRE, potrà presentare istanza tramite il Consolato Generale. A seguito di accettazione dell’istanza, la Prefettura emetterà un decreto di autorizzazione all’affissione e il Consolato Generale procederà all’affissione del sunto di domanda sul sito web (alla voce Albo Consolare e Bacheca). Trascorso il termine di trenta giorni senza opposizione, il Consolato provvederà ad inviare alla Prefettura copia dell’avviso e una dichiarazione attestante l’eseguita affissione. Accertata la regolarità delle affissioni, la Prefettura provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o cognome. Su richiesta dell’interessato, il decreto sarà trasmesso al Comune competente per essere annotato su tutti gli atti di stato civile dell’interessato. Per i minorenni l’istanza può essere presentata da ambedue i genitori.
Documenti necessari:
1. Modello A (cambio cognome) e/o Modello B (cambio nome) – (vai alla modulistica);
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente (vai alla modulistica);
3. Pagamento della marca da bollo (v. art. NAA della Tabella diritti consolari) in valuta $CAD, in contanti o money order intestato al Consolato Generale d’Italia;
4. Fotocopia del documento valido di riconoscimento con nome/cognome aggiornato;
5. Documentazione a corredo dell’istanza: Certificato di cambio nome/cognome emesso dalle autorità provinciali, in originale con l‘Apostille del governo canadese, debitamente tradotto in italiano. Se si è nati in Canada o in altro paese non-UE, sarà necessario allegare anche l’atto di nascita con nome/cognome aggiornato, in originale con traduzione in italiano.
N.B. Si ricorda che i documenti emessi al di fuori questa circoscrizione consolare dovranno essere muniti di apostille o di legalizzazione ottenuta in base alla normativa vigente nel luogo di emissione, e corredati di traduzione in lingua italiana altresì apostillata/legalizzata.
Potrà essere richiesta in qualsiasi momento ulteriore documentazione.

RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO DA PARTE DI UN SOGGETTO NATO ALL’ESTERO IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA DALLA NASCITA
(Riferimenti normativi: art. 98 comma 2 del D.P.R.396/2000; Circolare Ministero dell’Interno n. 397/2008, n. 4/2010, n. 14/2012)
Il cittadino nato all’estero in possesso di doppia cittadinanza dalla nascita (italiana e del Paese d’origine) che intenda mantenere il proprio cognome originario non è soggetto all’imposizione del solo cognome paterno come prescritto dalla legge italiana per tutti i cittadini. Coloro i quali avessero avuto una modifica nel cognome in applicazione della normativa sopra elencata, potranno, con apposita istanza e senza oneri di spesa, richiedere al Comune competente la correzione del cognome. Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed istanza di variazione cognome (vai alla modulistica).

 

Ultimo aggiornamento: 09/2024