Tutti i cittadini italiani, anche se residenti all’estero, hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione del proprio stato civile (nascita, matrimonio, divorzio, morte) e di presentare la documentazione appropriata affinché tale modifica possa essere trascritta in Italia a cura del Consolato italiano competente per il luogo di residenza, indipendentemente dal luogo dove la variazione di stato civile è avvenuta. Questo Consolato Generale trasmette alle competenti autorità italiane le variazioni di stato civile relative ai cittadini italiani residenti nella propria circoscrizione.
Per la trascrizione in Italia di documenti di stato civile emessi in questa circoscrizione consolare (che comprende le province dell’Alberta, British Columbia, Saskatchewan e il territorio dello Yukon), vanno utilizzati esclusivamente gli atti rilasciati dagli uffici provinciali dello stato civile (Vital Statistics Agencies) nel formato “long form” (il formato “certificate” non sarà accettato), che verranno opportunamente legalizzati dal Consolato Generale. Tale procedura è soggetta al pagamento della relativa tariffa consolare (vedi art. 7 della Tabella Diritti Consolari).
Ogni atto di cui si richiede la trascrizione dovra’ essere accompagnato dalla relativa traduzione in italiano, la cui certificazione di conformita’ verra’ effettuata dal Consolato Generale a titolo gratuito.
Questo Consolato Generale NON effettua traduzioni. Per opportuna informazione si rimanda all’elenco dei traduttori disponibile nella sezione Modulistica.
TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE EMESSI AL DI FUORI DI QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE
I documenti di stato civile emessi in altre province canadesi o in altri Paesi dovranno pervenire a questo Consolato Generale muniti di legalizzazione ottenuta in base alla normativa vigente nel luogo di emissione, e corredati di traduzione in lingua italiana completa ed esatta (non per riassunto). E’ pertanto necessario che gli interessati verifichino direttamente con il Consolato italiano competente quali siano i certificati necessari, a chi rivolgersi per le traduzioni, e se occorra provvedere ad ulteriori adempimenti (ie. l’Apostille negli Stati Uniti d’America).
Anche in caso di sentenze di divorzio, è necessario contattare direttamente l’ufficio consolare italiano competente per la zona in cui la sentenza è stata emessa.
Per un elenco degli uffici Consolari italiani nel mondo, si consiglia di consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Rappresentanze Diplomatiche – Ambasciate e Consolati
TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE EMESSI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE (ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, SASKATCHEWAN, YUKON)
Di seguito si elencano i documenti che è necessario presentare per la trascrizione in Italia di variazioni del proprio stato civile, suddivisi per tipologia di variazione.
- Nascita
- Riconoscimento figlio
- Matrimonio
- Divorzio
- Morte
- Adozione
- Pubblicazioni di matrimonio
- Unioni civili
- Convivenze di fatto
- Cambio del nome o cognome
- Ripristino del cognome originario
- Legalizzazione di Atti di Stato Civile
NASCITA
La registrazione avviene attraverso la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune italiano competente.
Ciò vale sia per coloro che sono cittadini italiani dalla nascita che per coloro che acquistano la cittadinanza italiana successivamente ed a qualsiasi titolo (matrimonio, naturalizzazione, ecc.). Al riguardo si prega di consultare anche la sezione Cittadinanza italiana nel sito di questo Consolato Generale.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di nascita (vai alla modulistica);
2. Atto di nascita originale nel seguente formato:
- Alberta: “Photocopy of a Registration of Birth” (cliccare qui per visualizzare un esempio)
- British Columbia: “Certified Copy of a Birth Registration (cliccare qui) oppure Certified Electronic Extract of a Birth Registration” (cliccare qui)
- Saskatchewan “Certified Copy” (anche conosciuto come “Copy of Registration of Live Birth”
- Yukon: “Restricted Photocopy of Yukon Birth Registration“
3. Traduzione integrale dell’atto di nascita (per un elenco di traduttori si rimanda alla sezione modulistica)
4. Prova della cittadinanza italiana del genitore se non residente in questa circoscrizione consolare.
5. Pagamento della tariffa consolare in dollari canadesi per la legalizzazione dell’atto (v. art. 7 della Tabella Diritti Consolari) in contanti o money order intestato a “Consulate General of Italy”.
Per i figli nati da genitori non legalmente coniugati è necessario effettuare il “riconoscimento” come descritto nella apposita sezione.
Si ricorda che il figlio minore di un cittadino italiano è già automaticamente italiano: occorre solo trascriverne la nascita. Il figlio maggiorenne (più di 18 anni) dovrà invece richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.
RICONOSCIMENTO
Per poter trascrivere la nascita in Italia di figli nati da genitori non sposati o in regime di common law è necessario, in base all’Art. 250 del Codice Civile, che i genitori sottoscrivano una apposita dichiarazione (“riconoscimento del figlio naturale nato fuori dal matrimonio”) davanti ad un ufficiale dello stato civile.
I cittadini residenti nella nostra circoscrizione possono sottoscrivere tale atto presso il Consolato di Vancouver (previo appuntamento da fissare scrivendo a citt.vancouver@esteri.it) o lo Sportello Consolare di Edmonton (scrivendo a edmonton.vancouver@esteri.it). Qualora l’interessato non possa per seri e giustificati motivi recarsi presso l’ufficio consolare, potrà richiedere di sottoscrivere l’atto presso un notaio/avvocato canadese scrivendo a citt.vancouver@esteri.it e seguendo le istruzioni che saranno fornite via e-mail.
Al fine di poter predisporre per tempo l’atto di riconoscimento è necessario che sia trasmesso via e-mail, con almeno due settimane di anticipo rispetto al giorno dell’appuntamento, una scansione dei seguenti documenti:
- Modulo richiesta trascrizione dell’atto di nascita (vai alla modulistica);
- atto di nascita del bambino nel seguente formato (a seconda della provincia):
- Alberta: “Photocopy of a Registration of Birth” (cliccare qui per visualizzare un esempio)
- British Columbia: “Certified Copy of a Birth Registration” (cliccare qui) oppure “Certified Electronic Extract of a Birth Registration” (cliccare qui)
- Saskatchewan “Certified Copy” (anche conosciuto come “Copy of Registration of Live Birth” (cliccare qui)
- Yukon: “Restricted Photocopy of Yukon Birth Registration“
- traduzione in italiano dell’atto di nascita di cui sopra (per un elenco di traduttori si rimanda alla sezione modulistica);
- copia di entrambi i passaporti dei genitori (solo la pagina principale);
- copia del certificato di nascita del genitore (solo se non è cittadino italiano);
- una prova di residenza (es. utility bill o patente di guida con indirizzo valido).
Questa documentazione dovrà essere presentata in originale (tranne quella ai punti 5 e 6) il giorno dell’appuntamento.
Entrambi i genitori dovranno essere presenti di persona; invece la presenza del figlio è obbligatoria solo se ha già compiuto 14 anni. In tal caso dovrà presentarsi portando con sé un documento di identità valido.
È richiesto il pagamento delle seguenti tariffe consolari:
- Art. 68 per l’atto di riconoscimento (consulta la tabella dei diritti consolari);
- Art. 7 per la legalizzazione dell’atto di nascita.
Gli importi sono pagabili solo in contanti oppure tramite money order intestato a “Consulate General of Italy”.
MATRIMONIO
Nel caso che l’interessato risulti già precedentemente sposato in Italia, ma abbia divorziato all’estero, il divorzio straniero dovrà essere trascritto in Italia prima di provvedere alla registrazione del secondo matrimonio.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di matrimonio (vai alla modulistica);
2. Atto di matrimonio nel seguente formato ed in originale:
– Alberta: “Photocopy of a Registration of Marriage” (cliccare qui per visualizzare un esempio)
– British Columbia: “Certified Copy of a Marriage Registration” (cliccare qui) oppure “Certified Electronic Extract of a Marriage Registration” (cliccare qui)
– Saskatchewan:”Certified Copy” (anche conosciuto come “Certified Photocopy of Registration of Marriage”
– Yukon: “Restricted photocopy of Yukon Marriage Registration”
3. Traduzione integrale dell’atto di matrimonio (per un elenco di traduttori si rimanda alla sezione modulistica).
4. Fotocopia dell’atto di nascita del coniuge straniero.
5. Prova della cittadinanza italiana del richiedente se non residente in questa circoscrizione consolare.
6. Pagamento della tariffa consolare in dollari canadesi per la legalizzazione dell’atto (v. art. 7 della Tabella Diritti Consolari) in contanti o money order intestato a “Consulate General of Italy”
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.
DIVORZIO
Il divorzio straniero di un cittadino italiano deve essere trascritto in Italia. Le sentenze straniere di divorzio possono essere trascritte direttamente in Italia, a condizione che il giudice straniero sia ritenuto competente dall’ordinamento italiano a pronunciarsi e che il procedimento straniero rispetti gli standard minimi previsti dall’art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218 entrata in vigore il 31.12.1996. La competenza a decidere se la sentenza straniera può essere trascritta direttamente spetta all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano. Per la legalizzazione dei documenti presentati a fini di trascrizione è richiesto il pagamento della tariffa consolare (v. art. 69 della Tabella dei diritti consolari).
Documenti necessari:
- Dichiarazione personale e richiesta di trascrizione di una sentenza di divorzio (vai alla modulistica).
- Final Order (anche conosciuto come Decree Nisi) e Certificate of Divorce (anche conosciuto come Decree Absolute).La documentazione dovrà essere rilasciata dalla corte provinciale con firma originale dell’addetto della corte e successivamente inviata al seguente ufficio del Governo canadese per la legalizzazione: Global Affairs Canada – Authentication Services Section (JLAC) https://www.international.gc.ca/gac-amc/about-a_propos/services/authentication-authentification/step-etape-1.aspx?lang=eng
- Traduzione in lingua italiana dell’intera documentazione redatta da un traduttore professionista (vai alla modulistica).
- Copia di un documento d’identita’ in corso di validita’ del richiedente.
- Pagamento delle percezioni consolari (v. Tabella consolare Art. 69 x 2 atti) in contanti oppure bank draft.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.
MORTE
La morte di un cittadino italiano (o di un ex cittadino italiano che ha perduto la cittadinanza) deve essere trascritta in Italia.
Documenti necessari per la richiesta di trascrizione:
1. Modulo richiesta trascrizione dell’atto di morte (vai alla modulistica);
2. Atto di morte originale:
- Alberta: “Certificate of Death” (cliccare qui per visualizzare un esempio)
- British Columbia: “Certificate of Death” (cliccare qui)
- Saskatchewan: “Certificate of Death“
- Yukon: “Yukon Death Certificate“
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del richiedente;
4. Fotocopia dell’ultimo passaporto italiano del defunto;
5. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido del defunto;
6. Copia del certificato di cittadinanza canadese, in formato “long form”, se naturalizzato canadese;
7. Pagamento della tariffa consolare in dollari canadesi per la legalizzazione dell’atto (v. art. 7 della Tabella Diritti Consolari) in contanti o money order/bank draft intestato a “Consolato Generale d’Italia”.
Si prega inviare tramite posta la richiesta di trascrizione completa di tutta la documentazione di cui sopra.
I documenti originali presentati ai fini trascrizione in Italia non possono essere restituiti.
ADOZIONI
Ai sensi dell’art. 36 comma 4 della legge nr. 184/1983 “Diritto di un minore ad una famiglia”, l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza del genitore cittadino italiano, che dimostri di aver avuto residenza nello stesso Paese da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale dei minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione sulla tutela dei minori.
L’istanza può essere inoltrata, tramite il Consolato italiano competente per luogo di residenza, al tribunale dei minorenni competente per il Comune di iscrizione AIRE del genitore/dei genitori (modulo riconoscimento adozioni nella sezione modulistica).
All’istanza va allegata la seguente documentazione:
– La sentenza di adozione straniera in originale emessa dal Tribunale competente, con traduzione in italiano. Sia la sentenza che la traduzione dovranno essere corredate da Apostille secondo le norme del paese di emissione, oppure legalizzati dalla rappresentanza italiana competente per il luogo di rilascio;
– L’atto di nascita originale del minore con traduzione in italiano. Sia l’atto che la traduzione dovranno essere corredati da Apostille secondo le norme del paese di emissione, oppure legalizzati dalla rappresentanza italiana competente per il luogo di rilascio;
– Copia del documento d’identità dei genitori e del bambino;
– Pagamento delle relative tariffe consolari.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
I cittadini italiani che intendano sposarsi in Canada dinanzi alle autorità canadesi non sono tenuti ad effettuare le pubblicazioni di matrimonio in Italia.
I cittadini italiani che invece intendono sposarsi celebrando il matrimonio in Italia o presso il Consolato/Ambasciata, dovranno obbligatoriamente richiedere le pubblicazioni di matrimonio nei sei mesi che precedono. Le richieste devono essere presentate:
• ai propri Comuni di residenza se i nubendi sono residenti in Italia;
• al Consolato di Vancouver se residenti nella nostra circoscrizione ed iscritti all’AIRE (o in alternativa al Comune se uno dei nubendi è residente in Italia).
I cittadini stranieri che desiderano contrarre matrimonio in Italia dovranno presentare al Comune o parrocchia dove il matrimonio sarà celebrato il Nulla Osta al matrimonio prescritto dall’art. 116 del codice civile. I cittadini di Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia (Paesi che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980) devono invece richiedere nel proprio Paese il rilascio del “certificato di capacità matrimoniale” che va presentato poi al Consolato. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte.
Si consiglia vivamente di contattare prima la Rappresentanza diplomatica in Italia del Paese di cui sono cittadini i richiedenti.
L’avviso di pubblicazione verrà affisso all’albo consolare e sulla bacheca del sito web per otto giorni consecutivi. Allo scadere di tale periodo, il Consolato rilascerà il certificato di eseguita pubblicazione e lo invierà al Comune presso il quale verrà celebrato il matrimonio. Il matrimonio potrà essere celebrato solo nel periodo compreso tra il quarto ed il centottantesimo giorno successivo alle eseguite pubblicazioni.
In caso di matrimonio religioso si suggerisce di contattare sia la parrocchia locale che quella italiana in cui si intende celebrare il matrimonio. Il Consolato Generale, una volta effettuate le pubblicazioni, rilascerà ai nubendi un certificato da consegnare al prete che officerà il matrimonio, nel quale si dichiara che non esistono impedimenti al conferimento degli effetti civili al matrimonio religioso.
Attenzione:
Chi intende risposarsi (vedovo/divorziato/matrimonio annullato) deve accertarsi preventivamente che gli atti relativi allo Stato Civile e all’Anagrafe siano stati aggiornati presso il Comune italiano di nascita e/o di ultima residenza.
Il cittadino italiano nato all’estero deve assicurarsi che il proprio atto di nascita sia stato trascritto in Italia e che l’iscrizione AIRE sia regolare.
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Gli sposi cittadini italiani, residenti in questa circoscrizione consolare ed iscritti all’AIRE dovranno presentare:
– La richiesta di pubblicazione (vai alla modulistica) sottoscritta da entrambi i nubendi e presentata personalmente o da delegato munito di procura speciale redatta su carta semplice corredata di copia del documento d’identità del delegante;
– Un documento d’identità;
– Pagamento in valuta $CAD, in contanti oppure money order/bank draft, intestato a “Consolato Generale d’Italia”, delle relative tariffe (art. 3 per le affissioni delle pubblicazioni – art. 2C per il certificato di avvenute pubblicazioni e art. 2D per il certificato per la celebrazione di un matrimonio canonico della Tabella dei Diritti Consolari).
Nel caso uno dei due nubendi sia un cittadino canadese, dovrà presentare:
– L’atto di nascita nel modello “Certified Copy of a Registration” in originale con apostille o legalizzato dal Consolato/Ambasciata competente per luogo di emissione;
– Il “Nulla Osta” alla celebrazione del matrimonio o “certificate of non-impediment” rilasciato dalle autorità Canadesi in Italia. Per informazioni in merito consultare la pagina dell’Ambasciata canadese a Roma (clicca qui);
– Passaporto.
Nel caso uno dei due nubendi sia cittadino di un Paese dell’Unione Europea e residente in Canada, dovrà presentare:
– Passaporto;
– Un certificato di stato libero del Paese del quale è cittadino ;
– Un certificato di stato libero rilasciato dalle Autorità di ciascuna Provincia/Territorio canadese nel quale ha risieduto a partire dai 16 anni di età (“Search of Marriage Records” rilasciato dall’ufficio provinciale di stato civile).
Nel caso uno dei nubendi sia un cittadino straniero (extra UE) residente in Canada, dovrà presentare:
– Il “nulla osta” alla celebrazione del matrimonio o “certificate of non-impediment” rilasciato dalle autorità del proprio Paese in Italia. Per informazioni in merito si consiglia di rivolgersi direttamente all’Ambasciata in Italia del Paese di cui si è cittadini. (Per gli USA clicca qui).
– Atto di nascita in originale con apostille o legalizzato dal Consolato/Ambasciata competente per luogo di emissione; traduzione in italiano con apostille o legalizzata dal Consolato/Ambasciata competente per luogo di emissione;
– Permesso di residenza;
– Passaporto;
– Un certificato di stato libero rilasciato dalle Autorità di ciascuna Provincia/Territorio canadese nel quale ha risieduto a partire dai 16 anni di età (“Search of Marriage Records” rilasciato dall’ufficio provinciale di stato civile).
Per un elenco delle tariffe consolari vigenti, consulta la sezione Modulistica.
Pregasi consultare la Bacheca Consolare di questo Consolato Generale per le pubblicazioni di matrimonio.
UNIONI
Si informa che la legge 20 maggio 2016, n. 76 e il successivo Regolamento adottato con DPCM del 23.07.2016, n. 144 hanno stabilito la possibilita’ di costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Il cittadino che abbia gia’ contratto all’estero matrimonio o unione civile, secondo la legge locale, anche prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016, ha l’obbligo di far pervenire all’ufficio consolare competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in italia nel registro provvisorio delle unioni civili. Verificare sopra (v. sezione “Matrimonio”) i documenti necessari.
Il connazionale residente in italia o in altra circoscrizione consolare che voglia presentare l’atto di matrimonio contratto all’estero personalmente o tramite una rappresentanza italiana all’estero, puo’ far pervenire a questo Consolato Generale l’atto da legalizzare secondo le informazioni di cui sopra (v. sezione “Matrimonio”).
Le coppie dello stesso sesso che non siano gia’ legalmente unite in matrimonio all’estero e vogliano costituirsi in unione civile possono contattare il Consolato Generale per conoscere le modalita’ di tale procedura, inviando una email all’indirizzo statocivile.vancouver@esteri.it
CONVIVENZE
Ai sensi dei commi dal 36 al 65 dell’art. 1 della legge n. 76 del 20.05.2016 due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da unione civile possono dichiarare di essere “conviventi di fatto” e non semplici coabitanti.
Sulla base della circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 1 giugno 2016 e del parere espresso dallo stesso Ministero in data 6 febbraio 2017, l’istituto della convivenza di fatto non è applicabile agli iscritti AIRE ma solo ai cittadini (italiani e stranieri) residenti in Italia. Non è possibile pertanto richiedere la registrazione di una convivenza di fatto all’estero.
CAMBIO DEL NOME O COGNOME
D.P.R. n.396/2000 e D.P.R. n.54/2012; Circolari Ministero dell’Interno n. 15/2008, n. 397/2008, n. 4/2010, n. 14/2012)
Il cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome o cognome deve presentare istanza alla Prefettura del luogo di residenza o del luogo dove è trascritto il proprio atto di nascita.
La richiesta deve rivestire carattere eccezionale, e deve essere motivata e documentata.
Il cittadino italiano, residente in questa circoscrizione e regolarmente iscritto AIRE, potrà presentare istanza tramite il Consolato Generale. A seguito di accettazione dell’istanza, la Prefettura emetterà un decreto di autorizzazione all’affissione e il Consolato Generale procederà all’affissione del sunto di domanda sul sito web (alla voce Albo Consolare e Bacheca). Trascorso il termine di trenta giorni senza opposizione, il Consolato provvederà ad inviare alla Prefettura copia dell’avviso e una dichiarazione attestante l’eseguita affissione. Accertata la regolarità delle affissioni, la Prefettura provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome o cognome. Su richiesta dell’interessato, il decreto sarà trasmesso al Comune competente per essere annotato su tutti gli atti di stato civile dell’interessato.
Per i minorenni l’istanza può essere presentata da ambedue i genitori.
Documenti necessari:
- Modello A (cambio cognome) e/o Modello B (cambio nome) – (vai alla modulistica);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente (vai alla modulistica);
- Pagamento della marca da bollo (v. art. NAA della Tabella diritti consolari) in valuta $CAD, in contanti o money order intestato al Consolato Generale d’Italia;
- Fotocopia del documento valido di riconoscimento con nome/cognome aggiornato;
- Documentazione a corredo dell’istanza: Certificato di cambio nome/cognome emesso dalle autorità provinciali, in originale con traduzione in italiano; Se si è nati in Canada o in altro paese non-UE, sarà necessario allegare anche l’atto di nascita con nome/cognome aggiornato, in originale con traduzione in italiano.
N.B. Si ricorda che i documenti emessi al di fuori questa circoscrizione consolare dovranno essere muniti di legalizzazione ottenuta in base alla normativa vigente nel luogo di emissione, e corredati di traduzione in lingua italiana completa ed esatta. La legalizzazione dei certificati di stato civile emessi in questa circoscrizione consolare, e la certificazione delle relative traduzioni in lingua italiana, è competenza di questo Consolato Generale ed è soggetta a pagamento in valuta $CAD (v. artt. 7 e 72a della Tabella diritti consolari) in contanti o money order intestato al Consolato Generale d’Italia.
Potra’ essere richiesta in qualsiasi momento ulteriore documentazione.
RIPRISTINO DEL COGNOME ORIGINARIO DA PARTE DI UN SOGGETTO NATO ALL’ESTERO IN POSSESSO DI DOPPIA CITTADINANZA DALLA NASCITA
(Riferimenti normativi: art. 98 comma 2 del D.P.R.396/2000; Circolare Ministero dell’Interno n. 397/2008, n. 4/2010, n. 14/2012)
Il cittadino nato all’estero in possesso di doppia cittadinanza dalla nascita (italiana e del Paese d’origine) che intenda mantenere il proprio cognome originario non è soggetto all’imposizione del solo cognome paterno come prescritto dalla legge italiana per tutti i cittadini.
Coloro i quali avessero avuto una modifica nel cognome in applicazione della normativa sopra elencata, potranno, con apposita istanza e senza oneri di spesa, richiedere al Comune competente la correzione del cognome.
Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ed istanza di variazione cognome (vai alla modulistica).
LEGALIZZAZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE EMESSI IN QUESTA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE (ALBERTA, BRITISH COLUMBIA, SASKATCHEWAN, YUKON)
E’ possibile richiedere al Consolato di Vancouver la legalizzazione di atti di stato civile (certificati quali Registraton of birth, Registraton of marriage e Certificate of Death) rilasciati dalle Province di BC, AB, SK e YK.
La legalizzazione può essere richiesta per posta inviando all’indirizzo del Consolato quanto segue:
- Certificato da legalizzare in originale*;
- traduzione in italiano del certificato**;
- Modulo di richiesta della legalizzazione (clicca qui);
- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente ;
- Pagamento in contanti o vaglia postale della tassa di legalizzazione di cui all’Art. 7 della Tabella dei diritti consolari (clicca qui) e dell’Art. 72A per l’attestazione della conformità della traduzione in italiano (solo se richiesta **);
- Una busta prepagata per spedizione di ritorno.
* ATTENZIONE: si ricorda che i certificati di stato civile, per essere trascritti in Italia, devono essere nel formato descritto nelle sezioni precedenti di questa stessa pagina web. Eventuali atti in formato diverso (come ad esempio il “Certificate of birth“) non potranno essere utilizzati per la trascrizione in Italia e su di essi sarà apposto un apposito timbo “NON VALIDO AI FINI TRASCRIZIONE”.
** Per essere trascritti in Italia gli atti devono essere accompagnati da una traduzione in italiano dichiarata conforme all’originale da parte del Consolato. Tale conformità è gratuita per gli atti trasmessi direttamente dal Consolato ai Comuni. In caso contrario è dovuto il pagamento della tariffa di cui all’Art. 72A della Tabella dei diritti consolari (clicca qui).
Ultimo aggiornamento: 22/06/2023