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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”

Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge”

Questa procedura è riservata esclusivamente ai figli minori di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) che non rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare la pagina del sito relativa a Stato Civile – NASCITA).

Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

 

NORMATIVA E REQUISITI

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per “beneficio di legge”.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita (iure sanguinis).
Inoltre, si precisa che, in base all’art. 15 della Legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno successivo alla data della dichiarazione resa in Consolato.

Il primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:

  • uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 o per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 o per iuris communicatio.
  • entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni  sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
  • La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all’esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

In questo caso non é dovuto alcun pagamento.

Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 74/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Anche in questo caso non è dovuto alcun pagamento.

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Per poter presentare la dichiarazione, è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

  • Uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascita (iure sanguinis). Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • Residenza nella circoscrizione: Almeno uno dei genitori deve risiedere in British Columbia, Alberta, Saskatchewan o Yukon.
  • Iscrizione AIRE del genitore cittadino italiano: Il genitore cittadino italiano deve essere cittadino italiano iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E) (LINK: Come iscriversi all’AIRE).
  • Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I matrimoni e i divorzi dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, la pagina del sito relativa a Stato Civile – MATRIMONIO e DIVORZIO.

Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso il Consolato Generale d’Italia in Vancouver, davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere seguendo le indicazioni sotto riportate. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.


DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • Modulo CITT02 – Modello richiesta nascita beneficio di legge, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.
  • Passaporti validi dei genitori e del minore;
  • Atto integrale di nascita del minore, in originale e nel seguente formato, apostillato dalle competenti autorità canadesi (cliccare qui per informazioni sull’apostille in Canada):
    – Alberta: Photocopy of a Registration of Birth (cliccare qui per visualizzare un esempio)
    – British Columbia:  Certified Copy of a Birth Registration  (cliccare qui) oppure Certified Electronic Extract of a Birth Registration (cliccare qui)
    – Saskatchewan: Copy of Registration of Live Birth
    – Yukon: Restricted Photocopy of Yukon Birth RegistrationL’autenticazione Apostille deve essere richiesta al governo della provincia responsabile del rilascio del documento: British Columbia, Alberta, Saskatchewan. L’Apostille per lo Yukon è rilasciata da Global Affairs Canada.
    Per gli atti di nascita emessi al di fuori di questa circoscrizione consolare, si invita l’utenza a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatica italiana competente.
  • Traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita (l’apostille non deve essere tradotta), eseguita da un traduttore certificato. Si rimanda alla sezione “Modulistica” per l’elenco dei traduttori riconosciuti. La firma del traduttore certificato dovrà essere legalizzata dal Consolato Generale. Il pagamento della relativa tariffa consolare (art. 69 della Tabella dei diritti consolari) dovrà esssere effettuato in dollari canadesi, in contanti oppure money order intestato al Consolato Generale d’Italia a Vancouver.
  • Certificato storico di cittadinanza del genitore italiano, da richiedere al Comune italiano di ottenimento della cittadinanza. Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

1) Una volta in possesso di tutta la documentazione di cui sopra, creare un profilo sul portale di prenotazione online Prenot@mi, fissare un appuntamento e inviare la documentazione all’indirizzo ricezione.vancouver@esteri.it.
2) L’Ufficio Consolare provvederà a esaminare la documentazione e a comunicare eventuali carenze oppure a confermare l’appuntamento.
3) Il giorno dell’appuntamento, entrambi i genitori dovranno presentarsi personalmente presso gli Uffici del Consolato Generale d’Italia in Vancouver, portando con sé tutta la documentazione sopra elencata.

N.B. Non è richiesta la presenza del minore all’appuntamento. La domanda di passaporto non potrà essere presentata il giorno dell’appuntamento.

L’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati, purché tale rinuncia non comporti una situazione di apolidia.


ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE NON CITTADINO ITALIANO DALLA NASCITA

L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza del minore convivente con genitore non italiano dalla nascita (iure communicatione) rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2026