In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Attenzione: questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di almeno un genitore cittadino italiano per nascita che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare il sito alla sezione Stato Civile).
Questa procedura non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita (iure sanguinis).
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere all’indirizzo email ricezione.vancouver@esteri.it allegando una scansione di un documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione sotto elencata. Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Documentazione richiesta:
- Passaporti validi dei genitori e del minore;
- Atto integrale di nascita del minore, in originale e nel seguente formato, apostillato dalle competenti autorità canadesi (cliccare qui per informazioni sull’apostille in Canada):
– Alberta: Photocopy of a Registration of Birth (cliccare qui per visualizzare un esempio)
– British Columbia: Certified Copy of a Birth Registration (cliccare qui) oppure Certified Electronic Extract of a Birth Registration (cliccare qui)
– Saskatchewan Certified Copy (anche conosciuto come Copy of Registration of Live Birth)
– Yukon: Restricted Photocopy of Yukon Birth Registration - Traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita (l’apostille non deve essere tradotta), eseguita da un traduttore certificato. Si rimanda alla sezione “Modulistica” per l’elenco dei traduttori riconosciuti. La firma del traduttore certificato dovrà essere legalizzata dal Consolato Generale. Il pagamento della relativa tariffa consolare (art. 69 della Tabella dei diritti consolari) dovrà esssere effettuato in dollari canadesi, in contanti oppure money order intestato al Consolato Generale d’Italia a Vancouver.
- Certificato storico di cittadinanza del genitore italiano, da richiedere al Comune italiano di ottenimento della cittadinanza. Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
- Ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro da versare al Ministero dell’Interno.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
Ultimo aggiornamento: 09/07/2025