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Acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge”

Questa procedura è riservata esclusivamente ai figli di almeno un genitore cittadino italiano per nascita che NON rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare il sito alla sezione Stato Civile).

La procedura di acquisto della cittadinanza per “beneficio di legge” non è ammessa per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Ciò significa che, ad esempio, un genitore che abbia acquistato la cittadinanza italiana da un precedente matrimonio con cittadino italiano non può effettuare la dichiarazione di volontà affinché il figlio minore acquisti anch’egli la cittadinanza italiana, a meno che l’altro genitore non sia italiano per nascita. Allo stesso modo, non può presentare la dichiarazione di volontà il cittadino italiano che sia divenuto tale in quanto, all’epoca, figlio minore convivente con il genitore naturalizzato italiano.

In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette “automaticamente” la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.

Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita (iure sanguinis).
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.


Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) 
i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

1.1) Ai sensi della lettera a):

  • uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992); e, inoltre
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza  per il minore e, inoltre
  • successivamente alla dichiarazione di volontà di entrambi i genitori, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia. 

1.2) Ai sensi della lettera b), per le istanze presentate al Consolato fino al 31 dicembre 2025:

  • uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
  • In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita

1.3) Ai sensi della lettera b) come modificata dal comma 513 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2026, per le istanze presentate al Consolato a partire dal 1 gennaio 2026:

  • uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, è cittadino italiano per nascitaSi escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992);
  • entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
  • In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile, previo appuntamento. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta appuntamento e sulle modalità di pagamento, leggere attentamente quanto riportato alla voce “Modalità di prenotazione appuntamenti e pagamento”.

2) Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:

  • persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 74/2025, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
  • figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
  • la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.

Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso il Consolato Generale d’Italia in Vancouver, davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere seguendo le indicazioni sotto riportate. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta appuntamento e sulle modalità di pagamento, leggere attentamente quanto riportato alla voce “Modalità di prenotazione appuntamenti e pagamento”. Per maggiori approfondimenti, si rimanda alle slide disponibili al seguente link (in lingua inglese).

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • Modulo CITT02 – Modello richiesta nascita beneficio di legge, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.
  • Passaporti validi dei genitori e del minore;
  • Atto integrale di nascita del minore, in originale e nel seguente formato, apostillato dalle competenti autorità canadesi (cliccare qui per informazioni sull’apostille in Canada):
    – Alberta: Photocopy of a Registration of Birth (cliccare qui per visualizzare un esempio)
    – British Columbia:  Certified Copy of a Birth Registration  (cliccare qui) oppure Certified Electronic Extract of a Birth Registration (cliccare qui)
    – Saskatchewan Certified Copy (anche conosciuto come Copy of Registration of Live Birth)
    – Yukon: Restricted Photocopy of Yukon Birth Registration
    Per gli atti di nascita emessi al di fuori di questa circoscrizione consolare, si invita l’utenza a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatica italiana competente.
  • Traduzione in lingua italiana dell’atto di nascita (l’apostille non deve essere tradotta), eseguita da un traduttore certificato. Si rimanda alla sezione “Modulistica” per l’elenco dei traduttori riconosciuti. La firma del traduttore certificato dovrà essere legalizzata dal Consolato Generale. Il pagamento della relativa tariffa consolare (art. 69 della Tabella dei diritti consolari) dovrà esssere effettuato in dollari canadesi, in contanti oppure money order intestato al Consolato Generale d’Italia a Vancouver.
  • Certificato storico di cittadinanza del genitore italiano, da richiedere al Comune italiano di ottenimento della cittadinanza. Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
  • Sono gratuite le dichiarazioni di volontà rese ai sensi del comma 1-bis lettera b) dell’art. 4 della Legge 91/1992 per le istanze presentate al Consolato a partire dal 1 gennaio 2026 (casi indicati al punto 1.3).
    Invece, in base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo di 250 Euro per le dichiarazioni di volontà rese ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 (casi indicati ai punti: 1.1, 1.2 e 2). La ricevuta del pagamento del contributo di 250 euro a favore del Ministero dell’Interno deve riportare il timbro originale della banca canadese presso cui è stato effettuato il pagamento.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI E PAGAMENTO

1) Una volta in possesso di tutta la documentazione di cui sopra, creare un profilo sul portale di prenotazione online Prenot@mi (e’ sufficiente creare il profilo: non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione) e inviare la documentazione sopra elencata all’indirizzo ricezione.vancouver@esteri.it.
2) L’Ufficio provvederà a fissare un appuntamento tramite il portale Prenot@mi. Informazioni relative a data e orario dell’appuntamento verranno comunicate tramite e-mail nonche’ dal portale Prenot@mi. Si raccomanda di controllare anche la cartella spam.
3) Entrambi i genitori dovranno presentarsi di persona presso gli Uffici del Consolato Generale d’Italia in Vancouver, portando con loro tutta la documentazione in originale.

Sono gratuite le dichiarazioni di volontà rese ai sensi del comma 1-bis lettera b) dell’art. 4 della Legge 91/1992 per le istanze presentate al Consolato a partire dal 1 gennaio 2026 (casi indicati al punto 1.3).

In tutti gli altri casi (qui descritti ai punti: 1.1, 1.2, 2), in base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 europer ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del minore
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane:  BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA
(per operazioni del circuito EUROGIRO)

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.


ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE NON CITTADINO ITALIANO DALLA NASCITA

L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza del minore convivente con genitore non italiano dalla nascita (iure communicatione) rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2026