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Acquisto della Cittadinanza per Discendenza

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con vigenza dal 24 maggio 2025. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile al seguente link. Si attira, in particolare, l’attenzione sul nuovo art. 3-bis:

In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.

In base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il richiedente nato in Italia in qualsiasi data;
  • il richiedente che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il richiedente che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

 

Pertanto, dal 28 marzo 2025, possono richiedere la cittadinanza italiana PER DISCENDENZA i nati all’estero che possiedono un’altra cittadinanza (ad esempio, la cittadinanza canadese), solo se:

a) sono discendenti di I° o II° grado di cittadini italiani che posseggono, o possedevano al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Tale possesso deve esistere alla data di nascita del richiedente.

OPPURE

b) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana prima della data di nascita o di adozione del richiedente.
In questo caso occorrerà presentare un certificato storico di residenza rilasciato dal comune italiano competente ed un certificato storico di cittadinanza rilasciato dallo stesso Comune.

ATTENZIONE:
Non è sufficiente che l’ascendente di secondo grado (nonno/nonna) abbia, o abbia avuto al momento della morte, solo la cittadinanza italiana. In ogni caso, occorre verificare che anche per l’ascendente di primo grado (padre, madre) la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta

Alla luce della nuova legge si precisa che:

1) Solo le domande presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.
Per domande “presentate” si intende:

  • Consegnate allo sportello dell’Ufficio consolare prima della data ed ora sopra indicate;
  • Spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;
  • Spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e ricevute dell’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;
  • Ricevute su Fast-It prima del termine sopra indicato.

2) Solo le domande, corredate della necessaria documentazione, presentate all’Ufficio consolare nel giorno indicato da appuntamento fissato e comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma del 27 marzo 2025 seguono la normativa precedente.
Per “appuntamento comunicato all’interessato dall’Ufficio competente” si intende la conferma a mezzo posta elettronica ricevuta dall’interessato dal portale Prenot@mi o dall’indirizzo e-mail istituzionale della Sezione dell’Ufficio consolare competente per l’istanza.

3) In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:

  1. Domanda di riconoscimento, da firmare davanti all’Ufficiale Consolare il giorno dell’appuntamento. Si consiglia di consultare la checklist per assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria.
  2. Pagamento della tariffa consolare non rimborsabile 7bis. Tale importo verrà pagato allo sportello al momento di presentare la domanda di riconoscimento secondo le modalità stabilite nella pagina dedicata.
  3. Documenti del richiedente:
    1. Copia del passaporto canadese
      1. Permanent Resident Card valida e passaporto utilizzato per l’ingresso in Canada (con visti e timbri), se richiesto.
    2. Secondo documento con foto
    3. Prova della residenza (copia della patente di guida o di qualsiasi utenza).

ATTENZIONE: Questi documenti non devono essere né apostillati né tradotti.

  1. Estratto integrale dell’atto di nascita canadese (o straniero) del richiedente apostillato e tradotto.
  2. Se necessari: Atto di matrimonio, divorzio, naturalizzazione. Vedi nota n. 2

CASO DI ASCENDENTE DI I Grado (genitore esclusivamente italiano)

Aggiungere:

  1. Copia dei documenti di identità (anche scaduti in caso di decesso) degli ascendenti di I° grado (di entrambi i genitori)
  2. Documentazione comprovante che il genitore possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente. Vedi nota n. 1
  3. Estratto integrale dell’atto di nascita del genitore esclusivamente italiano e fotocopia dell’atto di nascita del coniuge. Vedi nota n. 2.
  4. Certificato di matrimonio, eventuale divorzio eventuale certificato di morte (apostillati e tradotti). Vedi nota n. 2
  5. Eventuale documentazione italiana se disponibile: passaporti, certificati di cittadinanza, documenti di emigrazione o altra documentazione utile (apostille non necessaria per questi documenti).

CASO DI ASCENDENTE DI II Grado (nonno/nonna esclusivamente italiani)

Aggiungere:

  1. Copia dei documenti di identità (anche scaduti in caso di decesso) degli ascendenti di II° grado (nonno e nonna)
  2. Documentazione comprovante che l’ascendente di II° grado (nonno/nonna) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente. Vedi nota n. 1
  3. Estratto integrale dell’atto nascita dell’ascendente di II° grado esclusivamente italiano e fotocopia dell’atto di nascita del coniuge. Vedi nota n. 2
  4. Certificato di matrimonio, eventuale divorzio, eventuale certificato di morte dell’ascendente di II grado esclusivamente italiano (apostillati e tradotti). Vedi nota n. 2

Nota n. 1: È onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che uno degli ascendenti era esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato. IL CONSOLATO NON PUO’ FORNIRE CONSULENZE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA.

  • Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
    • Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza;
    • Certificati negativi di cittadinanza
    • Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;

Tali documenti devono essere presentati apostillati e tradotti e possono essere richiesti a Citizenship and Immigration Canada Search of Citizenship Records emesso dal Governo canadese, oppure “Access to information“.

Nel caso in cui si richiedano informazioni relative a donne coniugate, nella richiesta è importante specificare entrambi i cognomi, da nubile (prima del matrimonio) e da coniugata (dopo il matrimonio).

Nota n. 2

  • Se l’ascendente è nato in Italia, andrà presentato il suo estratto dell’atto di nascita rilasciato recentemente dal comune italiano di nascita. Accertarsi di chiedere un “Estratto dell’atto di nascita” e non un “Certificato di Nascita”. Eventuali fotocopie dei vecchi passaporti o altre certificazioni emesse in Italia sono opzionali, ma è raccomandabile presentarle allo sportello per completare le informazioni relative al proprio avo.

Nel caso in cui entrambi gli ascendenti siano nati in Italia, è obbligatorio presentare per entrambi l’estratto dell’atto di nascita e la documentazione relativa alla cittadinanza canadese al fine dell’aggiornamento dei dati presso il Comune di provenienza.

  • Se l’ascendente/richiedente è nato in Canada o in un altro Paese estero, andrà presentato il certificato di nascita apostillato e tradotto,
  • Se l’ascendente/richiedente è coniugato, andrà presentato il certificato di matrimonio apostillato e tradotto e fotocopia del certificato di nascita del coniuge.
    • Se il coniuge è straniero: Passaporto del coniuge e Fotocopia del certificato di nascita del coniuge (traduzione richiesta se non redatto in inglese o secondo le disposizioni consolari).
  • Se il richiedente è divorziato andrà presentata la sentenza di divorzio, certificato di divorzio e certificato di matrimonio (a cui il divorzio si riferisce), apostillati e tradotti. Per maggiori informazioni vedere la sezione dedicata.

Nota sulla dimostrazione del possesso (o dell’esclusivo possesso) della cittadinanza italiana da parte degli ascendenti: La documentazione differisce secondo i casi ed i paesi di residenza storici, ed è onere del richiedente dimostrarne il possesso oltre ogni legittimo dubbio, ma si potranno presentare, ad esempio, certificati di non rinuncia, certificato di cittadinanza italiana, passaporto italiano in corso di validità.

 

ERRORI E DISCREPANZE: Tutti i documenti indicati, devono essere controllati accuratamente per verificare che siano privi di errori e discrepanze per quanto riguarda nomi, cognomi, date e luoghi di nascita.

I certificati/documenti con errori /discrepanze dovranno essere rettificati prima di richiedere l’Apostille, quindi tradotti, oppure rettificati prima di richiedere la legalizzazione e la traduzione legalizzata (se formati in Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja sull’Apostille).

Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte canadesi (o comunque stranieri per i nati altrove) devono essere in formato “Certified Copy of Registration”.  Si precisa che il formato “wallet size” dei certificati NON non potrà essere accettato. Si ribadisce che i certificati canadesi o stranieri devono essere apostillati e tradotti in italiano.

 

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA AL CONSOLATO GENERALE DI VANCOUVER?

1) Discendenti di cittadini italiani, nati in Canada e residenti in questa giurisdizione consolare

2) Discendenti di cittadini italiani, nati in un Paese diverso dal Canada, se in possesso di una regolare Carta di Residenza Permanente Canadese in questa giurisdizione consolare

(per verificare visita questa pagina).

 

COME PRENOTARE UN APPUNTAMENTO
Le domande di riconoscimento della cittadinanza per discendenza devono essere presentate esclusivamente su appuntamento, presentandosi di persona con tutta la documentazione prevista. I residenti permanenti in Alberta, British Columbia, Saskatchewan e Yukon devono fissare un appuntamento presso l’Ufficio Cittadinanza situato a Vancouver esclusivamente tramite il sistema di prenotazione on-line Prenot@mi (clicca qui per accedere).

 

COSTI

Per l’esame e la trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a favore di persona maggiorenne, è dovuto un contributo di Euro 600. Tale contributo viene pagato prima dell’esame formale della pratica allo sportello e, indipendentemente dall’esito positivo o negativo, non è rimborsabile.

Si precisa che il predetto contributo va pagato allo sportello esclusivamente in dollari canadesi. Per l’importo attuale in dollari canadesi consultare la Tabella dei diritti consolari, (art. 7bis); è possibile pagare in contanti oppure money order intestato al Consulate General of Italy in Vancouver. L’importo in dollari canadesi (pari a Euro 600) può subire variazioni a cadenza trimestrale a causa delle variazioni di cambio, per questo è necessario verificare la Tabella dei diritti consolari per l’importo attuale e aggiornato. Oltre al predetto contributo, devono essere pagate anche le legalizzazioni (art. 69), se necessarie.

 

Ultimo Aggiornamento: 10/08/2026