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Riacquisto della cittadinanza

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

EFFETTI DEL RIACQUISTO
La dichiarazione di riacquisto non ha effetto retroattivo: la cittadinanza italiana viene riacquistata a partire dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso l’autorità consolare.

TRASMISSIONE DELLA CITTADINANZA AI DISCENDENTI
Con l’entrata in vigore della nuova normativa, il riacquisto della cittadinanza non comporta automaticamente il riconoscimento della cittadinanza anche ai figli, nemmeno se minorenni, conviventi, e residenti all’estero. Questo vale ovviamente anche per i figli maggiorenni.

TERMINI PER IL RIACQUISTO
La dichiarazione di riacquisto, completa della documentazione richiesta, può essere presentata dal il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

CHI PUO’ RIACQUISTARE LA CITTADINANZA ITALIANA
Per riacquistare la cittadinanza italiana, è necessario soddisfare entrambi i seguenti requisiti:

  1. Essere nati in Italia, oppure—se nati all’estero—aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi;
  2. avere perso la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992.

COSTO DELLA PROCEDURA (DIRITTO CONSOLARE)
E’ previsto il pagamento di un contributo consolare pari a 250 Euro, da versare in dollari canadesi (vedasi art. 7C della Tabella dei diritti consolari). Si accetta pagamento in contanti (dollari canadesi) oppure money order emesso a favore del Consulate General of Italy. Per verificare l’importo esatto controllare l’attuale Tabella dei diritti consolari.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIACQUISTO

ATTENZIONE: Il Consolato non restituisce la documentazione presentata.

  1. Domanda di riacquisto, compilata.
  2. Se nati in Italia: Estratto dell’atto di nascita (NON un semplice certificato di nascita) rilasciato dal Comune italiano di nascita. (nota 1)
  3. Se nati all’estero (sostituisce precedente 2): 3a) Estratto dell’atto di nascita estero (nota 2), apostillato e tradotto dalla sede consolare competente INSIEME A 3b) certificato storico di residenza rilasciato dall’ultimo Comune italiano di residenza (nota 1).
  4. In tutti i casi: Certificato storico di cittadinanza (nota 1) rilasciato dal Comune italiano di nascita o di ultima residenza in Italia.
  5. In tutti i casi: Certificato di naturalizzazione straniero, apostillato e tradotto (nota 3).  Se l’interessato era minorenne al momento della naturalizzazione, dovrà presentare ANCHE i certificati di naturalizzazione dei genitori nati italiani, anch’essi apostillati e tradotti (cliccare qui per più informazioni). Si ricorda che fino al 09 marzo 1975, la maggiore età in Italia veniva raggiunta ai 21 anni.
  6. In tutti i casi: Fotocopia del passaporto canadese, della patente canadese (o altro documento – es. bolletta – che provi indirizzo di residenza); eventuali documenti di identità italiani in proprio possesso, anche se scaduti di validità.

NOTE
(1) Per la richiesta di certificati italiani, si può usare questo modello di richiesta certificati da inviare, a cura dell’interessato,  al Comune italiano.
(2) L’estratto dell’atto di nascita canadese (o comunque straniero per i nati altrove) deve essere in formato “Certified Copy of Registration”.  Si precisa che il formato “wallet size” dei certificati NON è valido per la trascrizione e quindi non potrà essere accettato. Si ribadisce che i certificati canadesi o stranieri devono essere apostillati e tradotti in italiano (cliccare qui per più informazioni).
(3) Occorre  una  “notarized certified copy” (apostillata e tradotta) del certificato di cittadinanza canadese integrale (long form) che deve riportare OBBLIGATORIAMENTE questi dati essenziali:
A. Nome
B. Cognome*
C. Data di nascita
D. Data (giorno, mese e anno) della concessione della cittadinanza canadese **

* Per le donne coniugate, ove non appaia il cognome da nubile, ma quello da sposata, occorrerà presentare per matrimoni in Canada (o in altri Paesi) ANCHE il certificato di matrimonio in formato “certified copy of registration” (o analogo documento straniero)apostillato  e tradotto (cliccare qui per più informazioni). NON sono utilizzabili certificati di matrimonio rilasciati da autorità religiose.

** Nel caso il certificato in proprio possesso NON mostrasse tutti i dati obbligatori da A a D, si dovrà aggiungere:
a) il certificato di cittadinanza ”wallet size”, se integra i dati necessari mancanti,  in forma di “notarized certified copy”, apostillato e tradotto (cliccare qui per più informazioni);
OPPURE
b) in alternativa a entrambi i citati certificati, si può presentare (cliccare per le relative informazioni) un “Search of Citizenship Records” oppure un “Access to information”. Anche tali documenti devono essere apostillati e tradotti (cliccare qui per più informazioni).

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA, OTTENERE L’APPUNTAMENTO E PAGARE
ATTENZIONE: il Consolato NON può fornire consulenze di alcun genere su nessun tipo di pratica di cittadinanza, incluso il riacquisto. Ai sensi della Legge 74/2025 ricade sull’interessato l’onere di presentare la documentazione necessaria: essa è illustrata in dettaglio in queste pagine e a tali pagine dovrà fare esclusivo riferimento l’interessato.
Il Consolato, pertanto, non risponde (se non con risposte automatiche informative che rimandano al sito web ufficiale) a eventuali richieste di informazioni o di consulto.

Una volta in possesso di TUTTA la documentazione di cui sopra:
1)
Inviare un’e-mail all’indirizzo ricezione.vancouver@esteri.it allegando la scansione della domanda di riacquisto e del documento di identità (passaporto o patente). Nell’oggetto “Domanda di riacquisto della cittadinanza” e nel testo scrivere “Trasmetto in allegato la mia domanda, come da oggetto, unitamente ai necessari documenti. NOME COGNOME” (Indicare il cognome da nubile per le donne coniugate). Non inviare richieste di informazioni o consulenze sulla documentazione: l’Ufficio non è in grado di rispondere a richieste di informazioni o di consulto.
2) Riceverete una risposta automatica che confermerà la ricezione della domanda di riacquisto, con la raccomandazione (per accelerare la procedura) di creare un profilo sul portale di prenotazione online Prenot@mi. E’ sufficiente creare il profilo: non sarà necessario effettuare alcuna prenotazione.
3) L’Ufficio provvederà a fissare un appuntamento tramite il portale Prenot@mi, alla prima data utile, a partire dal 1° luglio 2025 (primo giorno lavorativo: 2 luglio). Avranno priorità coloro che avranno già creato un profilo sul portale. Il richiedente dovrà presentarsi di persona presso gli Uffici consolari in Vancouver, portando con sé tutta la documentazione in originale, per poter procedere al pagamento della tariffa consolare prevista. Riceverete le informazioni relativa a data e orario dell’appuntamento tramite e-mail, inviata automaticamente dal portale Prenot@mi. Si raccomanda di controllare quotidianamente anche la cartella spam.
4) Il giorno dell’appuntamento, dopo il pagamento della tariffa non rimborsabile, la procedura proseguirà come segue:
4a) In caso di documentazione completa e conforme, si procederà con la dichiarazione di riacquisto della cittadinanza davanti al funzionario consolare competente;
OPPURE
4b) In caso di documentazione incompleta o irregolare, verrà emesso un preavviso di rigetto, con un termine per regolarizzare la pratica e le istruzioni per integrare i documenti. Il mancato rispetto di tale termine comporterà il rigetto definitivo della domanda.

 

Pagina aggiornata il 03/07/2025