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Nuove sanzioni per la mancata iscrizione all’A.I.R.E.

CARD-AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum.

Sono tenuti ad iscriversi all’A.I.R.E.: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’A.I.R.E., prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. Le sanzioni si applicano per individuo e non per nucleo familiare, e riguardano anche i minori.

L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Il procedimento accertativo e sanzionatorio in capo ai Comuni è disciplinato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, il cui art. 1 prevede che “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

L’iscrizione all’AIRE è gratuita e si effettua secondo le modalità indicate sul nostro sito alla voce Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE).