In vista della convocazione dell’Assemblea Paese che sarà chiamata ad eleggere il membro territoriale del CGIE (art. 13, comma 1, legge 368/1989) per il Canada, in programma per il 26 settembre 2015 a Ottawa, si forniscono, per opportuna informazione, le seguenti indicazioni operative riguardanti la composizione dell’elettorato attivo e l’individuazione dell’elettorato passivo:
1. ELETTORATO ATTIVO (art. 13, comma 1, Legge 368/1989 e art. 7 del DPR 329/1998).
a) Sono elettori tutti i membri dei Comites, eletti o cooptati (purche’ la nomina in questo ultimo caso sia stata completata ai sensi dell’art. 9, comma 4, del DPR 395/2003) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell’apposita tabella di ripartizione geografica;
b) i rappresentanti designati dalle associazioni delle comunita’ italiane, in numero non superiore al 30% dei componenti dei Com.It.Es. per i Paesi europei e del 45% per i restanti Paesi.
2. ELETTORATO PASSIVO (art. 4, Legge 368/1989).
2.a) Possono essere eletti membri del C.G.I.E.:
I) i cittadini italiani maggiorenni residenti da almeno tre anni nel rispettivo Paese (art. 4, comma 3, legge 368/1989);
2.b) Fermo restando l’obbligatorietà dei requisiti sopra indicati, possono presentare la loro candidatura:
I) i partecipanti di diritto alle assemblee elettive (membri Com.It.Es. compresi i cooptati e designati dalle associazioni);
II) i candidati esterni, cioe’ i cittadini non facenti parte dei Com.It.Es. ne’ designati dalle associazioni, i quali possono partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto e a proprie spese;
III) per motivi di opportunita’ appare evidente che i componenti l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Paese (art.8, comma 3, del DPR 329/1989) non presentino la propria candidatura a membro del CGIE dal momento che dovranno gestire le delicate fasi relative alla votazione ed al successivo scrutinio dei voti.
3. TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
3.a) Candidati componenti dell’Assemblea Paese:
I) I candidati di nazionalita’ italiana o oriundi di nazionalita’ di uno dei Paesi membri dell’UE, che siano membri Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l’assemblea, compilando l’apposita scheda di candidatura che contiene uno spazio riservato all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La scheda compilata verra’ consegnata all’Ufficio di Presidenza dell’assemblea ( Allegato Modello A );
II) I candidati oriundi di altra nazionalita’, che siano membri cooptati Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l’assemblea ma, non potendo avvalersi dell’autocertificazione, ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegano alla scheda tutta la documentazione richiesta (certificato di cittadinanza e residenza, certificazione o attestazione da cui risulti il non possesso dello nostro status civitatis nonche’ la discendenza da cittadino italiano), provvedendo preventivamente a far autenticare la firma sull’apposito modulo, precedentemente compilato. Per l’ottenimento della documentazione circa il possesso dei requisiti richiesti, gli stessi potranno avvalersi dell’ausilio dei competenti Consolati ai quali spettano i relativi accertamenti. L’autentica della firma puo’ essere effettuata presso l’Ufficio consolare o presso un notaio o altro funzionario locale, dei quali si legalizza la firma, oppure dal funzionario dell’Ambasciata presente all’Assemblea ( Allegato Modello B ). In alternativa, qualora i predetti cittadini stranieri di origine italiana non siano in grado di produrre in assemblea tutta o parte della documentazione necessaria, gli stessi potranno candidarsi ugualmente compilando il citato Modello B, che non ha valore di autodichiarazione, apponendo la propria firma alla presenza di un funzionario dell’Ambasciata, che provvedera’ alla relativa autenticazione. Sara’ compito dell’Ambasciata nel Paese ove ha luogo l’assemblea elettiva esperire successivamente, nei tempi piu’ brevi possibili, i dovuti accertamenti in merito al candidato, ove questi fosse eletto, in collaborazione all’occorrenza gli Uffici consolari competenti, al fine di verificare la veridicita’ di quanto dichiarato.
3.b) Candidati che non siano componenti dell’Assemblea Paese:
I) candidati esterni, cioe’ coloro che non partecipano di diritto alle assemblee elettorali come membri dei Com.It.Es. o designati dalle associazioni, cittadini di origine italiana residenti da almeno tre anni nel Paese, presentano la propria candidatura all’Ambasciata o all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea elettorale (16 settembre 2015). Cio’ si rende necessario al fine di consentire alle predette Sedi di svolgere in merito i dovuti accertamenti, al fine dell’accettazione o meno della candidatura stessa, che andra’ quanto prima comunicata all’interessato.
II) I nominativi dei candidati esterni in possesso dei requisiti previsti dalla legge, unitamente alle relative schede di candidatura, dovranno essere trasmessi tempestivamente dagli Uffici consolari alle rispettive Ambasciate.
4. VARIE
Si ribadisce infine che, per quanto riguarda l’incompatibilita’ della carica di presidente del Com.It.Es. con quella di componente del CGIE (art. 10, comma 4, legge 286/2003), si ritiene che nulla osti alla presentazione della candidatura a membro del CGIE da parte del presidente di un Com.It.Es..
Resta inteso che in caso di elezione, lo stesso dovra’ dimettersi dalla carica rivestita nel Com.It.Es. con apposito atto formale da sottoscrivere prima della proclamazione dei risultati ( Allegato Mod C ). In caso contrario, stante l’incompatibilita’ tra le due cariche, il Capo della citata Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da questi delegato, in analogia con quanto disposto dall’art 15 della legge 368/1989, assegnera’ il posto rimasto vacante al primo dei non eletti.