{"id":1025,"date":"2015-07-20T23:40:51","date_gmt":"2015-07-20T21:40:51","guid":{"rendered":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/news\/dal_consolato\/2015\/07\/cgie\/"},"modified":"2015-07-20T23:40:51","modified_gmt":"2015-07-20T21:40:51","slug":"cgie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/news\/dal_consolato\/2015\/07\/cgie\/","title":{"rendered":"Elezioni del Consiglio Generale degli Italiani all&#8217;Estero (CGIE):Elettorato attivo e passivo."},"content":{"rendered":"<p><SPAN lang=\"it-IT\">In vista della convocazione dell\u2019Assemble<\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">a<\/SPAN> <SPAN lang=\"it-IT\">Paese che sar\u00e0 chiamata ad eleggere il membro territoriale del CGIE (art. 13, comma 1, legge 368\/1989) per il Canada, in programma per il <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">26 settembre 2015<\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\"> <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">a Ottawa, si forniscono, per opportuna informazione, le seguenti indicazioni operative riguardanti la composizione dell&#8217;elettorato attivo e l&#8217;individuazione dell&#8217;elettorato passivo: <BR><BR><\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">1. ELETTORATO ATTIVO<\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\"> (art. 13, comma 1, Legge 368\/1989 e art. 7 del DPR 329\/1998). <BR><BR>a) Sono elettori tutti i membri dei Comites, eletti o cooptati (purche&#8217; la nomina in questo ultimo caso sia stata completata ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 4, del DPR 395\/2003) regolarmente costituiti nei Paesi indicati nell&#8217;apposita tabella di ripartizione geografica; <BR><BR>b) i rappresentanti designati dalle associazioni delle comunita&#8217; italiane, in numero non superiore al 30% dei componenti dei Com.It.Es. per i Paesi europei e del 45% per i restanti Paesi. <BR><BR><\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">2. ELETTORATO PASSIVO<\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\"> (art. 4, Legge 368\/1989). <BR><BR>2.a) Possono essere eletti membri del C.G.I.E.: <BR><BR>I) i cittadini italiani maggiorenni residenti da almeno tre anni nel rispettivo Paese (art. 4, comma 3, legge 368\/1989); <BR><BR>2.b) Fermo restando l&#8217;obbligatoriet\u00e0 dei requisiti sopra indicati, possono presentare la loro candidatura: <BR><BR>I) i partecipanti di diritto alle assemblee elettive (membri Com.It.Es. compresi i cooptati e designati dalle associazioni); <BR><BR>II) i candidati esterni, cioe&#8217; i cittadini non facenti parte dei Com.It.Es. ne&#8217; designati dalle associazioni, i quali possono partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto e a proprie spese; <BR><BR>III) per motivi di opportunita&#8217; appare evidente che i componenti l&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;Assemblea Paese (art.8, comma 3, del DPR 329\/1989) non presentino la propria candidatura a membro del CGIE dal momento che dovranno gestire le delicate fasi relative alla votazione ed al successivo scrutinio dei voti. <BR><BR><\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">3. TEMPI E MODALITA&#8217; DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\"><BR><BR>3.a) Candidati componenti dell&#8217;Assemblea Paese: <BR><BR>I) I candidati di nazionalita&#8217; italiana o oriundi di nazionalita&#8217; di uno dei Paesi membri dell&#8217;UE, che siano membri Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l&#8217;assemblea, compilando l&#8217;apposita scheda di candidatura che contiene uno spazio riservato all&#8217;autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla Legge. La scheda compilata verra&#8217; consegnata all&#8217;Ufficio di Presidenza dell&#8217;assemblea (\u00a0<A title=\"Allegato Modello A\" href=\"\/resource\/2015\/07\/76274_f_cons57ModelloASchedadicandidaturacittitalianieUE.doc\">Allegato Modello A<\/A> <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">); <BR><BR>II) I candidati oriundi di altra nazionalita&#8217;, che siano membri cooptati Com.It.Es. o designati dalle associazioni, presentano la loro candidatura direttamente il giorno fissato per l&#8217;assemblea ma, non potendo avvalersi dell&#8217;autocertificazione, ai sensi dell&#8217;art.3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, allegano alla scheda tutta la documentazione richiesta (certificato di cittadinanza e residenza, certificazione o attestazione da cui risulti il non possesso dello nostro status civitatis nonche&#8217; la discendenza da cittadino italiano), provvedendo preventivamente a far autenticare la firma sull&#8217;apposito modulo, precedentemente compilato. Per l&#8217;ottenimento della documentazione circa il possesso dei requisiti richiesti, gli stessi potranno avvalersi dell&#8217;ausilio dei competenti Consolati ai quali spettano i relativi accertamenti. L&#8217;autentica della firma puo&#8217; essere effettuata presso l&#8217;Ufficio consolare o presso un notaio o altro funzionario locale, dei quali si legalizza la firma, oppure dal funzionario dell&#8217;Ambasciata presente all&#8217;Assemblea (\u00a0<A title=\"Allegato Modello B\" href=\"\/resource\/2015\/07\/76275_f_cons57ModelloBSchedadicandidaturacittadinistranieri.doc\">Allegato Modello B<\/A> <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">). In alternativa, qualora i predetti cittadini stranieri di origine italiana non siano in grado di produrre in assemblea tutta o parte della documentazione necessaria, gli stessi potranno candidarsi ugualmente compilando il citato Modello B, che non ha valore di autodichiarazione, apponendo la propria firma alla presenza di un funzionario dell&#8217;Ambasciata, che provvedera&#8217; alla relativa autenticazione. Sara&#8217; compito dell&#8217;Ambasciata nel Paese ove ha luogo l&#8217;assemblea elettiva esperire successivamente, nei tempi piu&#8217; brevi possibili, i dovuti accertamenti in merito al candidato, ove questi fosse eletto, in collaborazione all&#8217;occorrenza gli Uffici consolari competenti, al fine di verificare la veridicita&#8217; di quanto dichiarato. <BR><BR>3.b) Candidati che non siano componenti dell&#8217;Assemblea Paese: <BR><BR>I) candidati esterni, cioe&#8217; coloro che non partecipano di diritto alle assemblee elettorali come membri dei Com.It.Es. o designati dalle associazioni, cittadini di origine italiana residenti da almeno tre anni nel Paese, presentano la propria candidatura all&#8217;Ambasciata o all&#8217;Ufficio consolare nella cui circoscrizione risiedono, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell&#8217;assemblea elettorale<\/SPAN> <SPAN lang=\"it-IT\">(16 settembre 2015). Cio&#8217; si rende necessario al fine di consentire alle predette Sedi di svolgere in merito i dovuti accertamenti, al fine dell&#8217;accettazione o meno della candidatura stessa, che andra&#8217; quanto prima comunicata all&#8217;interessato. <BR><BR>II) I nominativi dei candidati esterni in possesso dei requisiti previsti dalla legge, unitamente alle relative schede di candidatura, dovranno essere trasmessi tempestivamente dagli Uffici consolari alle rispettive Ambasciate. <BR><BR><\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">4. VARIE <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\"><BR><BR>Si ribadisce infine che, per quanto riguarda l&#8217;incompatibilita&#8217; della carica di presidente del Com.It.Es. con quella di componente del CGIE (art. 10, comma 4, legge 286\/2003), si ritiene che nulla osti alla presentazione della candidatura a membro del CGIE da parte del presidente di un Com.It.Es.. <BR>Resta inteso che in caso di elezione, lo stesso dovra&#8217; dimettersi dalla carica rivestita nel Com.It.Es. con apposito atto formale da sottoscrivere prima della proclamazione dei risultati (\u00a0\u00a0<A title=\"Allegato Mod C\" href=\"\/resource\/2015\/07\/76273_f_cons57ModelloCDimissioniPresidComites.doc\">Allegato Mod C<\/A> <\/SPAN><SPAN lang=\"it-IT\">). In caso contrario, stante l&#8217;incompatibilita&#8217; tra le due cariche, il Capo della citata Rappresentanza diplomatica, o il funzionario da questi delegato, in analogia con quanto disposto dall&#8217;art 15 della legge 368\/1989, assegnera&#8217; il posto rimasto vacante al primo dei non eletti.<\/SPAN> <BR><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"In vista della convocazione dell\u2019Assemblea Paese che sar\u00e0 chiamata ad eleggere il membro territoriale del CGIE (art. 13, comma 1, legge 368\/1989) per il Canada, in programma per il 26 settembre 2015 a Ottawa, si forniscono, per opportuna informazione, le seguenti indicazioni operative riguardanti la composizione dell&#8217;elettorato attivo e l&#8217;individuazione dell&#8217;elettorato passivo: 1. 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