{"id":4465,"date":"2025-07-07T09:28:14","date_gmt":"2025-07-07T16:28:14","guid":{"rendered":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/?page_id=4465"},"modified":"2026-03-06T11:58:32","modified_gmt":"2026-03-06T19:58:32","slug":"acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge\/","title":{"rendered":"Acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d"},"content":{"rendered":"<p><strong>Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Questa procedura \u00e8\u00a0riservata\u00a0esclusivamente\u00a0ai figli minori di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) che <strong>non<\/strong> rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">la pagina del sito relativa a Stato Civile &#8211; NASCITA<\/a>).<\/p>\n<p>Questa procedura <strong>non<\/strong> \u00e8 ammessa\u00a0per i figli di cittadini italiani che abbiano acquisito la cittadinanza tramite:<\/p>\n<ul>\n<li>Naturalizzazione (art. 9, Legge 91\/1992)<\/li>\n<li>Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91\/1992)<\/li>\n<li>Matrimonio (art. 5, Legge 91\/1992 o art. 10, Legge 555\/1912)<\/li>\n<li>Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91\/1992)<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NORMATIVA E REQUISITI<\/strong><\/p>\n<p>In due casi, previsti dal comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 e dall\u2019articolo 1, comma 1-ter della legge n. 74\/2025, i figli minorenni nati all\u2019estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per \u201cbeneficio di legge\u201d.<\/p>\n<p>Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0cittadino per nascita (<em>iure sanguinis)<\/em>.<br \/>\nInoltre, si precisa che, in base all\u2019art. 15 della Legge n. 91\/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita ma dal giorno <strong>successivo<\/strong> alla data della dichiarazione resa in Consolato.<\/p>\n<p><strong>Il primo caso (comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992)<\/strong> prevede i seguenti requisiti che devono essere posseduti congiuntamente:<\/p>\n<ul>\n<li>uno dei genitori \u00e8 cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 o per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 o per <em>iuris communicatio<\/em>.<\/li>\n<li>entrambi i genitori (incluso il genitore eventualmente straniero) o il tutore presentano una <strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza<\/strong> <strong>entro tre anni dalla nascita<\/strong> (o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni\u00a0 sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/li>\n<li>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza del dipendente del Consolato Generale delegato all\u2019esercizio delle funzioni di Stato Civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione pu\u00f2 essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.<\/p>\n<p>In questo caso <strong>non<\/strong> \u00e9 dovuto alcun pagamento.<\/p>\n<p><strong>Il secondo caso (comma 1-ter dell\u2019articolo 1 della legge n. 74\/2025)<\/strong> si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge 74\/2025, cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al 24 maggio 2025;<\/strong><\/li>\n<li>figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora italiana) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;<\/li>\n<li>la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere<strong> presentata all\u2019Ufficio consolare entro il 31 maggio 2029.<\/strong> Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Anche in questo caso <strong>non<\/strong> \u00e8 dovuto alcun pagamento.<\/p>\n<p><strong>REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE<\/strong><br \/>\nPer poter presentare la dichiarazione, \u00e8 necessario soddisfare <strong>tutti<\/strong> i seguenti requisiti:<\/p>\n<ul>\n<li>Uno dei genitori, anche se ha altra cittadinanza, \u00e8\u00a0cittadino italiano per nascita (iure sanguinis).\u00a0Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992);<\/li>\n<li>Residenza nella circoscrizione: Almeno uno dei genitori deve risiedere in British Columbia, Alberta, Saskatchewan o Yukon.<\/li>\n<li>Iscrizione AIRE del genitore cittadino italiano: Il genitore cittadino italiano deve essere cittadino italiano iscritto all\u2019Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero (A.I.R.E) (LINK:\u00a0<a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/anagrafe-degli-italiani-residenti-allestero-aire\/\">Come iscriversi all\u2019AIRE<\/a>).<\/li>\n<li>Precedenti matrimoni o divorzi registrati: I\u00a0matrimoni e i divorzi\u00a0dei cittadini italiani devono essere stati registrati in Italia Per ulteriori informazioni, la pagina del sito relativa a <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/\">Stato Civile \u2013 MATRIMONIO e DIVORZIO<\/a>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le dichiarazioni dovranno essere rese di persona presso il Consolato Generale d&#8217;Italia in Vancouver, davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile, previo appuntamento da richiedere seguendo le indicazioni sotto riportate. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p><strong><br \/>\nDOCUMENTAZIONE RICHIESTA <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/chi-siamo\/gli-uffici\/modulistica\/\">Modulo CITT02<\/a> \u2013 Modello richiesta nascita beneficio di legge, debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.<\/li>\n<li>Passaporti validi dei genitori e del minore;<\/li>\n<li>Atto integrale di nascita del minore, in originale e nel seguente formato, <strong>apostillato<\/strong> dalle competenti autorit\u00e0 canadesi (<a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\">cliccare qui per informazioni sull&#8217;apostille in Canada<\/a>):<br \/>\n&#8211; Alberta: <a href=\"http:\/\/www.servicealberta.ca\/birth-certificates.cfm\">Photocopy of a Registration of Birth<\/a> (cliccare <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/ab_birth.pdf\">qui\u00a0<\/a>per visualizzare un esempio)<br \/>\n&#8211; British Columbia:\u00a0 <a href=\"http:\/\/www2.gov.bc.ca\/gov\/topic.page?id=81EFA327909B4BA4AC82F1DE1AD5E025\">Certified Copy of a Birth Registration<\/a>\u00a0\u00a0(cliccare\u00a0<a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/bc-certified-copy-birth-registration.jpg\">qui<\/a>) oppure\u00a0<a href=\"http:\/\/www2.gov.bc.ca\/gov\/topic.page?id=81EFA327909B4BA4AC82F1DE1AD5E025\">Certified Electronic Extract of a Birth Registration<\/a> (cliccare <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/bc-certified-electronic-birth-extract.jpg\">qui<\/a>)<br \/>\n&#8211; Saskatchewan: <a href=\"https:\/\/www.ehealthsask.ca\/residents\/births\">Copy of Registration of Live Birth<\/a><br \/>\n&#8211; Yukon: <a href=\"http:\/\/www.vitalcertificates.ca\/yukon\/birth-certificate\/\">Restricted Photocopy of Yukon Birth Registration<\/a>L\u2019autenticazione <strong>Apostille<\/strong> deve essere richiesta al governo della provincia responsabile del rilascio del documento: <a href=\"https:\/\/www2.gov.bc.ca\/gov\/content\/governments\/government-id\/guide-to-the-authentication-of-documents\">British Columbia<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.alberta.ca\/document-authentication-other-jurisdictions-countries\">Alberta<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.saskatchewan.ca\/government\/notarized-documents-legislation-maps\/authenticating-notarized-documents\">Saskatchewan<\/a>. L\u2019Apostille per lo Yukon \u00e8 rilasciata da <a href=\"https:\/\/www.international.gc.ca\/gac-amc\/about-a_propos\/services\/authentication-authentification\/submit-a-request-soumettre-une-demande.aspx?lang=eng\">Global Affairs Canada<\/a>.<br \/>\nPer gli atti di nascita emessi al di fuori di questa circoscrizione consolare, si invita l\u2019utenza a consultare il sito web della Rappresentanza diplomatica italiana competente.<\/li>\n<li>Traduzione in lingua italiana dell\u2019atto di nascita (l\u2019apostille non deve essere tradotta), eseguita da un traduttore certificato. Si rimanda alla <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/chi-siamo\/gli-uffici\/modulistica\/\">sezione \u201cModulistica<\/a>\u201d per l\u2019elenco dei traduttori riconosciuti. La firma del traduttore certificato dovr\u00e0 essere legalizzata dal Consolato Generale. Il pagamento della relativa tariffa consolare (art. 69 della <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/chi-siamo\/gli-uffici\/modulistica\/\">Tabella dei diritti consolari<\/a>) dovr\u00e0 esssere effettuato in dollari canadesi, in contanti oppure money order intestato al Consolato Generale d\u2019Italia a Vancouver.<\/li>\n<li>Certificato storico di cittadinanza del genitore italiano, da richiedere al Comune italiano di ottenimento della cittadinanza. Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE e residenti in questa circoscrizione consolare, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>MODALITA&#8217; DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI<\/strong><\/p>\n<p>1) Una volta in possesso di tutta la documentazione di cui sopra, creare un profilo sul portale di prenotazione online <a href=\"https:\/\/prenotami.esteri.it\/\">Prenot@mi,<\/a> fissare un appuntamento e inviare la documentazione all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:ricezione.vancouver@esteri.it\">ricezione.vancouver@esteri.it<\/a>.<br \/>\n2) L&#8217;Ufficio Consolare provveder\u00e0 a esaminare la documentazione e a comunicare eventuali carenze oppure a confermare l&#8217;appuntamento.<br \/>\n3) Il giorno dell&#8217;appuntamento, entrambi i genitori dovranno presentarsi personalmente presso gli Uffici del Consolato Generale d&#8217;Italia in Vancouver, portando con s\u00e9 tutta la documentazione sopra elencata<strong>.<\/strong><\/p>\n<p>N.B. Non \u00e8 richiesta la presenza del minore all\u2019appuntamento. La domanda di passaporto non potr\u00e0 essere presentata il giorno dell\u2019appuntamento.<\/p>\n<p>L\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 <strong>rinunciare<\/strong> alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati, purch\u00e9 tale rinuncia non comporti una situazione di apolidia.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong><br \/>\n<\/strong><\/span><strong>ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DI FIGLI MINORI CONVIVENTI CON GENITORE NON CITTADINO ITALIANO DALLA NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019articolo 14 della legge n. 91\/1992, novellato dal decreto-legge n. 36\/2025 cos\u00ec come convertito dalla legge n. 74\/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalit\u00e0, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell\u2019acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha et\u00e0 inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).<\/p>\n<p>Si specifica che:<\/p>\n<p>Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza del minore convivente con genitore non italiano dalla nascita (iure communicatione) rientri, per le modalit\u00e0 di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992 (ovvero, domanda \u2013 amministrativa o giudiziale \u2013 presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicher\u00e0 la disciplina precedente.<br \/>\nSe la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione \u00e8 stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, \u00e8 necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.<br \/>\nse l\u2019acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell\u2019accertamento dell\u2019acquisto della cittadinanza da parte del minore sar\u00e0 di competenza del Comune italiano di residenza.<\/p>\n<p><em>Ultimo aggiornamento: 06\/03\/2026<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Acquisto della Cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d Questa procedura \u00e8\u00a0riservata\u00a0esclusivamente\u00a0ai figli minori di almeno un genitore cittadino italiano per nascita (iure sanguinis) che non rientra nei meccanismi automatici di trasmissione della cittadinanza (per maggiori informazioni, consultare la pagina del sito relativa a Stato Civile &#8211; NASCITA). 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