{"id":152,"date":"2023-01-12T19:08:49","date_gmt":"2023-01-12T18:08:49","guid":{"rendered":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/?page_id=152"},"modified":"2025-10-29T15:35:49","modified_gmt":"2025-10-29T22:35:49","slug":"autoveicoli-e-patenti-di-guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/","title":{"rendered":"Patenti di guida"},"content":{"rendered":"<p><strong>Rilascio della patente canadese e conversione della patente italiana<\/strong><\/p>\n<p>In\u00a0British Columbia ed Alberta\u00a0\u00e8 consentito guidare con la patente di guida italiana in corso di validit\u00e0 per un periodo massimo di tre mesi dalla data di arrivo in Canada.<br \/>\nSuccessivamente a tale periodo\u00a0\u00e8 necessario munirsi di patente canadese a seguito di esame (non\u00a0\u00e8 prevista la conversione delle patenti italiane). Molte agenzie di noleggio locali ne richiedono comunque la traduzione in inglese.<br \/>\nI cittadini residenti possono chiedere all&#8217;autorit\u00e0 locale competente (ICBC per la British Columbia) la conversione della patente italiana in quella canadese, sostenendo gli eventuali esami e prove richieste dalle autorit\u00e0 canadesi. Dal mese di gennaio 2013 l&#8217;ICBC ha comunicato che, all&#8217;atto della conversione, la patente italiana verr\u00e0 ritirata e distrutta.<br \/>\nIn merito, in attesa della definizione con il Canada dell&#8217;Accordo quadro sul riconoscimento delle patenti di guida, si fa presente che gi\u00e0 da tempo analoghe questioni hanno trovato soluzione, poich\u00e9, in base ad una circolare del 2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, \u00e8 possibile convertire in patenti italiane quelle patenti extracomunitarie, rilasciate da Stati (come il Canada) con cui l&#8217;Italia non ha ancora definito accordi, quando risulti che il titolare ha conseguito in passato una patente di guida in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Indicazioni su rilascio informazioni e attestati relativi ai dati della patente di guida italiana<\/strong><\/p>\n<p>Si verifica di frequente che, nei casi di conversione della patente italiana in patenti di guida estere, le autorit\u00e0 locali richiedano ai titolari di predette patenti informazioni o attestati in merito. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Italiano ha evidenziato alcuni dettagli pratici relativamente ad entrambi i tipi di richieste.<\/p>\n<p>Emissione di attestati<br \/>\nNel caso in cui lo Stato estero chieda all&#8217;utente di fornire un attestato contenente i dati della patente di guida italiana di cui \u00e8 titolare, il predetto Ministero ha segnalato che le Rappresentanze diplomatico-consolari non possono procedere a rilasciare alcuna attestazione, in quanto competenti in tal senso sono esclusivamente l&#8217;Autorit\u00e0 centrale italiana o gli uffici della Motorizzazione Civile.<br \/>\nPertanto, il titolare del documento, al fine di ottenere il richiesto attestato, dovr\u00e0 presentare, direttamente o per il tramite di un proprio delegato (eventualmente, se impossibilitato a recarsi in Italia di persona, rivolgendosi ad una agenzia di pratiche auto oppure a persona di propria fiducia) , apposita istanza presso i predetti Uffici corredata della documentazione attestante il versamento dell&#8217;imposta di bollo e dei diritti previsti da disposizioni di legge.<br \/>\nPoich\u00e9 tale attivit\u00e0 di certificazione non \u00e8 legata n\u00e9 al luogo di residenza del richiedente, n\u00e9 all&#8217;ufficio della Motorizzazione Civile che ha rilasciato la patente, gli utenti interessati potranno rivolgersi indifferentemente a qualsiasi ufficio della Motorizzazione sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Rinnovo della patente italiana<\/strong><\/p>\n<p>Il Consolato Generale pu\u00f2 rinnovare patenti di guida italiane<strong> solo di categoria A e B, in corso di validit\u00e0 e\/o scadute da non pi\u00f9 di cinque anni e non rientranti nei casi previsti all\u2019art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneit\u00e0 psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Requisito richiesto \u00e8 che il titolare della patente italiana sia dimorante nella circoscrizione del Consolato di Vancouver da almeno sei mesi<\/strong>.<br \/>\nPer il rinnovo \u00e8 necessario presentare un certificato compilato secondo il relativo\u00a0<a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/it\/chi-siamo\/gli-uffici\/modulistica\/\">modello PATE01<\/a> rilasciato da uno dei medici riconosciuti dal Consolato. La validit\u00e0 del rinnovo decorre dalla data del certificato medico e la scadenza corrisponder\u00e0 alla data del proprio compleanno (come stabilito dall&#8217;art. 7 della Legge 9 febbraio 2012). La visita medica dovr\u00e0 essere prenotata direttamente a cura dell&#8217;interessato che dovr\u00e0 provvedere a saldare con il medico la parcella richiesta. Il rinnovo delle patenti per le categorie A e B \u00e8 di dieci anni per coloro al di sotto dei 50 anni, di 5 anni per coloro che hanno pi\u00f9 di 50 anni e di 3 anni a partire dal settantesimo anno di et\u00e0. Le patenti delle altre categorie (C, D etc. etc.) <strong>non possono essere rinnovate presso il Consolato<\/strong>. Il rinnovo della patente effettuato da questo Ufficio \u00e8 soggetto all&#8217;applicazione dell&#8217;imposta di bollo sul certificato medico e della tariffa consolare prevista per il rinnovo delle patenti.\u00a0 Coloro che ritornano definitivamente in Italia dovranno recarsi presso l&#8217;ufficio della Motorizzazione Civile o una agenzia di pratiche automobilistiche per la convalida del rinnovo effettuato da questo Consolato Generale.<\/p>\n<p>I\u00a0<strong>medici di riferimento\u00a0<\/strong>ai quali \u00e8 possibile rivolgersi sono:<\/p>\n<p><strong>Dott.ssa Maria Di Cesare<\/strong><br \/>\n#302-16088 84th Street, Surrey BC V4N 0V9<br \/>\nTel. 604 593 5085<\/p>\n<p><strong>Dott.ssa Gabriella Lorenzon<\/strong><br \/>\n306-460 Nanaimo St, Vancouver, BC V5L 4W3, Canada<br \/>\nTel. 604 255 9819<\/p>\n<p><strong>Per prenotare un appuntamento<\/strong> si prega di inviare un&#8217;email all&#8217;indirizzo: <a href=\"mailto:notarile.vancouver@esteri.it\"><strong>notarile.vancouver@esteri.it<\/strong><\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Smarrimento o furto di patente di guida italiana<\/strong><\/p>\n<p>I consolati italiani all&#8217;estero non possono rilasciare nuove patenti, oppure duplicati di patenti smarrite o rubate. La Motorizzazione Civile in Italia \u00e8 competente al rilascio di nuove patenti o di duplicati.<br \/>\nIn caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia &#8211; oltre che alle locali autorit\u00e0 &#8211; anche agli organi di polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).<br \/>\nIn caso di segnalazioni di patenti smarrite o rubate, questo Consolato Generale, dovendo effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, effettuer\u00e0 eventuali verifiche e chieder\u00e0 informazioni alle autorit\u00e0 canadesi (ICBC in British Columbia) sull&#8217;eventuale possesso di una patente canadese e sull&#8217;eventuale ritiro, da parte delle autorit\u00e0 canadesi stesse, della patente Italiana ai fini del rilascio di una patente canadese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Radiazione dal PRA dei veicoli esportati a titolo definitivo<\/strong><br \/>\nI veicoli italiani esportati a titolo definitivo ed immatricolati all&#8217;estero devono essre cancellati dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).<br \/>\nSi allegano, qui di seguito, le istruzioni fornite dall&#8217;ACI in merito alle procedure per la radiazione dal PRA di tali veicoli (<a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/63789_f_cons57RadiazionePRA.pdf\">allegato<\/a> e <a href=\"https:\/\/consvancouver.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/66102_f_cons5720140811115321645.pdf\">circolare ACI<\/a>).<br \/>\nPer quanto concerne le modalit\u00e0 di pagamento degli oneri connessi da corrispondere all&#8217;ACI, si suggerisce di consultare il seguente indirizzo internet:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto\/esportazione.html\">http:\/\/www.aci.it\/i-servizi\/guide-utili\/guida-pratiche-auto\/esportazione.html<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>UTILIZZO IN CANADA DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA PER BREVI SOGGIORNI TURISTICI<\/strong><\/p>\n<p>In merito all&#8217;eventuale utilizzo di una patente di guida italiana in Canada occidentale durante brevi soggiorni per motivi turistici, si segnala che ogni provincia canadese ha differenti normative ed enti di riferimento in materia di patenti:<\/p>\n<p>&#8211; per la British Columbia \u00e8 possibile consultare il sito internet della ICBC:<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.icbc.com\/\">www.icbc.com<\/a><\/p>\n<p>&#8211; mentre per l&#8217;Alberta \u00e8 possibile consultare il sito della Provinca dell&#8217;Alberta:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.alberta.ca\/\">www.alberta.ca<\/a><\/p>\n<p>Secondo tale sito internet, durante tali brevi soggiorni turistici, se si intende noleggiare un&#8217;auto, \u00e8 necessario avere con s\u00e9 la patente straniera e un &#8221; International Drivers Permit&#8221;, quindi si consiglia di avere, oltre alla patente italiana, anche la patente internazionale.<\/p>\n<p>Maggiori informazioni si possono ottenere contattando le autorit\u00e0 canadesi indicate nei succitati siti internet e competenti in materia, oppure le stesse agenzie canadesi di noleggio auto potranno fornire informazioni dettagliate ed attuali sui documenti di guida necessari per noleggiare e guidare un&#8217;auto in Canada occidentale per brevi periodi.<\/p>\n<p><strong>Riferimenti normativi:<\/strong><\/p>\n<p><strong>&#8211; Codice della Strada<\/strong><\/p>\n<p>Art. 126. Durata e conferma della validit\u00e0 della patente di guida.<\/p>\n<p><strong>&#8211; &#8220;Nuovo codice della strada&#8221;, Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni:\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>TITOLO IV &#8211; GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI<\/p>\n<p>Art. 126. Durata e conferma della validit\u00e0 della patente di guida.<\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 119, la durata della validit\u00e0 delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all&#8217;articolo 116, commi 8 e 10, \u00e8 regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validit\u00e0 delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all&#8217;articolo 116, commi 8 e 10, \u00e8 subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneit\u00e0 alla guida.<\/p>\n<p>2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di et\u00e0 sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di et\u00e0 sono valide per tre anni.<\/p>\n<p>3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u00e0 e, oltre tale limite di et\u00e0, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale.<br \/>\nFatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di et\u00e0, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.<\/p>\n<p>4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di et\u00e0. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di et\u00e0, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali \u00e8 richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. \u00c8 fatta salva la possibilit\u00e0 per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.<\/p>\n<p>5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di et\u00e0 sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1, D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.<\/p>\n<p>6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell&#8217;ottantesimo anno di et\u00e0, rinnovano la validit\u00e0 della patente posseduta ogni due anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti fisici e psichici presso una commissione medica locale, ai sensi dell&#8217;articolo 119, comma 4, lettera b-bis).<\/p>\n<p>7. L&#8217;accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validit\u00e0 dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB \u00e8 effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validit\u00e0 della patente di guida.<\/p>\n<p>8. La validit\u00e0 della patente \u00e8 confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l&#8217;indicazione del nuovo termine di validit\u00e0. A tal fine i sanitari indicati nell&#8217;articolo 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell&#8217;emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all&#8217;articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validit\u00e0 della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita \u00e8 responsabile in solido dell&#8217;omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validit\u00e0.<\/p>\n<p>9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validit\u00e0 della patente \u00e8 altres\u00ec confermata, tranne per i casi previsti nell&#8217;articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all&#8217;estero fa fede dell&#8217;avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneit\u00e0 psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovr\u00e0 confermare la patente ai sensi del comma 8.<\/p>\n<p>10. L&#8217;autorit\u00e0 sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validit\u00e0 della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l&#8217;esito dell&#8217;accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.<\/p>\n<p>11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all&#8217;articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validit\u00e0 \u00e8 soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente, rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; professionale di autotrasporto per la quale e&#8217; richiesta l&#8217;abilitazione di cui all&#8217;articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all&#8217;articolo 216, comma 6.<\/p>\n<p>12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, \u00e8 punito con le sanzioni di cui all&#8217;articolo 116, commi 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ultimo aggiornamento: 17\/01\/2025<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Rilascio della patente canadese e conversione della patente italiana In\u00a0British Columbia ed Alberta\u00a0\u00e8 consentito guidare con la patente di guida italiana in corso di validit\u00e0 per un periodo massimo di tre mesi dalla data di arrivo in Canada. 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