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Nuova disciplina per la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.

Aggiornamento del 06/02/2020

Facendo seguito all’avviso sotto riportato con il quale si informava dell’entrata in vigore dal 1 gennaio 2020 della nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal PRA per definitiva esportazione all’estero, si trasmettono la circolare n. 2173 e l’avviso n. 1 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che forniscono chiarimenti interpretativi sull’applicazione della nuova normativa.

Si segnala che, alla luce dei nuovi chiarimenti forniti, i veicoli esportati nel 2019 in vigenza della vecchia normativa e non ancora radiati dal PRA potranno essere radiati tramite gli Uffici Consolari allegando la consueta documentazione e copia della carta di circolazione estera, anche se emessa in data successiva al 31/12/2019.

La nuova normativa in vigore dal 1 gennaio 2020 si applica a tutte le ipotesi di esportazione, sia verso i Paesi UE che verso Stati extra-UE e anche nel caso in cui il veicolo venga condotto oltre confine mediante trasporto con altro veicolo idoneo (es. bisarca).

Per maggiori informazioni si invita a consultare la sezione del sito ACI dedicata alle esportazioni che viene costantemente aggiornata con le novità in materia: http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione.html.


 

l’Automobile Club d’Italia (ACI) informa che, a seguito di modifica normativa, dal 1 gennaio 2020 entrera’ in vigore una nuova disciplina che regolamenta la radiazione di veicoli dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) per definitiva esportazione all’estero.

Il nuovo art. 103 del Codice della Strada prevede che la cancellazione dal PRA per definitiva esportazione all’estero di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi sia disposta a condizione che i suddetti siano stati sottoposti a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di radiazione. Pertanto, dal 1 gennaio 2020, la radiazione dovra’ essere richiesta PRIMA che il veicolo venga esportato, in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge. Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potra’ circolare su strada per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’art. 99 del Codice della Strada. In fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito anche della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.

Si ricorda che fino alla fine del corrente anno, ai sensi della normativa attualmente vigente e che restera’ per l’appunto in vigore fino al 31 dicembre 2019, la richiesta di radiazione deve invece essere effettuata successivamente all’esportazione all’estero del veicolo, prevendo quindi degli aspetti operativi di competenza delle Sedi estere. Sara’ pertanto ancora ammessa la possibilita’, per il tramite degli Uffici Consolari, di richiedere la cancellazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione del veicolo all’estero, allegando copia della carta di circolazione estera rilasciata in data anteriore al 1 gennaio 2020.

Tali adempimenti invece cesseranno a partire dal 1 gennaio 2020, in quanto le Sedi non potranno piu’ accettare richieste di cancellazione dal PRA di veicoli esportati all’estero in data successiva.

Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato congiunto MIT/ACI disponibile al link http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-12/comunicato_MIT-ACI_11-12-2019.pdf.

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