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Attribuzione del cognome materno: sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016

La Corte Costituzionale con sentenza n. 286 del l’8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella G.U. 1^ serie speciale – Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno, IN AGGIUNTA a quello paterno.

In ragione di tale pronuncia della Corte ora, anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno in aggiunta a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purchè accompagnati da prova della comune volontà dei genitori in tal senso.

Si precisa che, ove la volontà comune dei genitori di attribuire il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno sia già stata espressa di fronte all’autorità di stato civile locale, di tale manifestazione – laddove riportate nell’atto o in un atto disgiunto – si dovrà tenr conto nella trascrizione in Italia. Nel caso opposto, l’eventuale volontà COMUNE dei genitori di attribuire al figlio ANCHE il cognome materno potrà essere redatta e presentata al Consolato Generale contestualmente alla richiesta di trascrizione dell’atto.

Analogamente si procederà nei casi di figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dai genitori con dichiarazioni rese presso questo Consolato Generale o di fronte alle autorità locali, nonchè nei casi di adozione autorizzata dalle locali autorità e da riconoscere in Italia.

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