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Referendum Costituzionale 2020

AVVISO IMPORTANTE: Il Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 ha stabilito il rinvio a data da destinarsi dello svolgimento del referendum costituzionale.


 

Aggiornamento del 05/02/2020 – COMUNICATO STAMPA Elettori temporaneamente all’estero

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento del referendum popolare confermativo (29 marzo 2020) della legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 459 del 27 dicembre 2001), ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.
Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro il 26 febbraio 2020.
L’opzione (esercitabile tramite il modulo qui allegato o in carta libera) può essere inviata per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Comune anche da persona diversa dall’interessato.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero che ci si trova – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile la revoca della medesima opzione entro lo stesso termine (26 febbraio 2020). Si ricorda infine che l’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le consultazioni referendarie del 29 marzo 2020).

 


Aggiornamento del 05/02/2020 – COMUNICATO STAMPA Elettore iscritto Aire che si trovi temporaneamente in ALTRA CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE diversa da quella di residenza.

L’elettore iscritto AIRE che si trovi temporaneamente in altra circoscrizione consolare (si intenda per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data del 29 marzo 2020) puo’ richiedere ALL’UFFICIO CONSOLARE COMPETENTE PER RESIDENZA E NEL CUI SCHEDARIO CONSOLARE risulti iscritto di poter ricevere il plico elettorale dal Consolato nella cui circoscrizione si trovi temporaneamente. Le domande devono essere presentate all’Ufficio consolare di temporanea dimora che si occuperà di accettarle ed inviarle all’ufficio competente per residenza per i seguiti.


VOTO PER CORRISPONDENZA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO

L’Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2020, ha dichiarato che la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante “modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, è conforme all’art. 138 Cost. ed ha accertato la legittimità del quesito referendario dalla stessa proposto.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stata fissata al 29 marzo 2020 la data del referendum confermativo popolare, che vedrà coinvolti anche i cittadini italiani residenti all’estero.

Si ricorda che il VOTO è un DIRITTO tutelato dalla Costituzione Italiana e che, in base alla Legge 27 dicembre 2001, n.459, i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, possono VOTARE PER POSTA. A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso il proprio consolato.

È POSSIBILE IN ALTERNATIVA, PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO ED ISCRITTI ALL’AIRE, SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE DI ISCRIZIONE ELETTORALE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni. Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione della prossima consultazione referendaria, riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare presso i seggi elettorali in Italia.

La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione referendaria.

Si ribadisce che in ogni caso l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI, OVVERO ENTRO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020. Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore, accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante.

Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo scaricabile cliccando qui o dal sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (www.esteri.it).

Nota: Il modulo di opzione per gli elettori residenti ed iscritti all’AIRE del Consolato Generale d’Italia di Vancouver può essere inviato anche via e-mail a aire.vancouver@esteri.it.

Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.

La scelta di votare in Italia può essere successivamente REVOCATA con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.

Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.

L’UFFICIO CONSOLARE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO (aire.vancouver@esteri.it).

 


 

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