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Cittadinanza

INFORMAZIONI GENERALI
La cittadinanza italiana è regolata dalla legge  5 febbraio 1992, n.91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38 del 15 febbraio 1992 ed entrata in vigore il 16 agosto 1992 che riconosce il diritto alla titolarità di più cittadinanze, fatte salve particolari disposizioni previste da accordi internazionali.

PRINCIPALI MODALITÀ DI ACQUISTO

– Iure sanguinis (per nascita da genitori italiani): È cittadino italiano il figlio, nato in Italia o all’estero, di padre o madre cittadini italiani. Per linea materna la cittadinanza si trasmette solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948. Se p.e. una cittadina italiana ha due figli, uno nato nel 1947 e uno nel 1949, solo il secondo ha diritto alla cittadinanza.
I figli di cittadini italiani nati in un Paese che dà la cittadinanza iure solis cioè per nascita nel territorio sono italiani se i loro genitori non si sono naturalizzati prima della loro nascita altrimenti sono stranieri.
La trasmissione della cittadinanza non prevede limiti di generazione ma non consente salti di generazione cioè nessuno degli ascendenti deve aver rinunciato alla cittadinanza. L’avo emigrato dall’Italia dal quale discende la cittadinanza non deve, eventualmente l’avesse fatto, essersi  naturalizzato prima della nascita del figlio nato all’estero e non deve essere deceduto prima del 17 marzo 1861.

– Per naturalizzazione: il caso più frequente è l’acquisto della cittadinanza italiana dello/a straniero/a che abbia contratto matrimonio o unione civile con un/a cittadino/a italiano/a (art. 5 della legge 91/1992). La richiesta di concessione può essere presentata dopo due anni di residenza legale in Italia oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio/unione civile se residenti all’estero.
Fino al 27 aprile 1983, le donne straniere coniugate con cittadini italiani acquisivano la cittadinanza automaticamente (a condizione che non fosse intervenuto divorzio tra i coniugi o che il cittadino italiano non fosse deceduto prima di quella data). Le interessate che non avessero mai presentato il loro atto di nascita dovranno farlo secondo le modalità previste nella sezione STATO CIVILE di questo Sito e pagando la tassa consolare di euro 300.

– Ope legis (per effetto della legge): la cittadinanza italiana è concessa su richiesta agli stranieri discendenti di cittadini italiani (cittadini per nascita), fino al secondo grado, dopo tre anni di residenza in Italia (tale modalità di acquisto presuppone un decreto di concessione della cittadinanza emesso dal Ministero dell’Interno).

PERDITA DELLA CITTADINANZA

Con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, la cittadinanza italiana può essere persa esclusivamente a seguito di rinuncia formale a condizione di essere in possesso di un’altra cittadinanza e di non risiedere in Italia.  La rinuncia avviene tramite dichiarazione da firmare in Consolato.
Il cittadino italiano che ha acquisito una cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992 ha, di norma, perso la cittadinanza italiana a meno che non l’abbia riacquisita per residenza legale in Italia o per ”riacquisto formale volontario” secondo le modalità fissate dalla predetta legge.
E’ obbligo di ogni cittadino informare il Consolato della propria naturalizzazione straniera. Coloro che non lo avessero fatto, sono tenuti a presentare, ora per allora, il proprio certificato di cittadinanza canadese (long form indicante la data esatta della propria naturalizzazione) con un documento italiano (passaporto o certificato di nascita). Nel caso la naturalizzazione fosse avvenuta nel corso della minore età, sarà necessario presentare anche i certificati di cittadinanza canadese dei propri genitori.
La registrazione della perdita della cittadinanza italiana è presupposto indispensabile per un eventuale riacquisto.

DOPPIA CITTADINANZA
A partire dal 16 agosto 1992, chi acquista una cittadinanza straniera mantiene la propria cittadinanza italiana, salvo che vi rinunci espressamente (vedi perdita cittadinanza).
Chi ha acquisito la cittadinanza straniera tra il 16 agosto 1992 e il 30 marzo 2001, ha l’obbligo di informarne lo Stato italiano rendendo un’apposita dichiarazione.

 

 

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